Occorre adesso soffermarsi sul problema della definizione dello Stato come membro della comunità internazionale, dovendosi necessariamente chiedere se, accanto agli Stati, vi siano altri enti cui il diritto internazionale formalmente si rivolga. A detta del Conforti, l’unica alternativa utile ai fini dell’individuazione dello Stato come soggetto internazionale è quella tra:
- Stato comunità, concetto questo che fa riferimento ad una comunità umana stanziata su di una parte della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita.
- Stato organizzazione (apparato o governo), concetto questo che fa riferimento all’insieme degli organi che esercitano il potere di imperio sui singoli associati.
La qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo Stato organizzazione: è all’insieme degli organi statali, infatti, che si fa riferimento quando si lega la soggettività internazionale dello Stato al criterio dell’effettività, ossia dell’effettivo esercizio del potere di governo. Quando si parla di organi statali, peraltro, si fa riferimento a tutti gli organi: anche le amministrazioni locali o gli enti pubblici minori sono considerati come componenti l’organizzazione dello Stato in quanto soggetto di diritto internazionale.
Effettività
Lo Stato organizzazione, essendo destinatario delle norme internazionali, può pretendere che nei suoi confronti queste ultime siano rispettate in quanto e fintanto che eserciti effettivamente (effettività come requisito essenziale) il proprio potere su di una comunità territoriale.
Deve pertanto essere negata la soggettività dei Governi in esilio (es. seconda guerra mondiale) o delle organizzazioni di liberazione nazionale (OLP) che abbiano sede in un territorio straniero (es. organizzazione per la liberazione della Palestina, avente sede a Tunisi). Al riguardo la Cassazione (sent. n. 1981 del 1985) ha sostenuto che l’OLP e tutti gli altri movimenti di liberazione nazionale godrebbero di una soggettività limitata allo scopo di discutere i modi ed i tempi dell’autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati.
Indipendenza
Oltre al requisito dell’effettività, un altro requisito da considerare come necessario ai fini della soggettività internazionale dello Stato è quello dell’indipendenza o sovranità esterna: occorre infatti che l’organizzazione di governo non dipenda da un altro Stato. Non sono quindi da considerare come soggetti di diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali: questi sono talvolta autorizzati dalla Costituzione a stipulare accordi con Stati terzi, ma in tali circostanze agiscono come organi dello Stato federale nel suo complesso. Lo Stato federale, peraltro, non deve essere confuso con la Confederazione, che rappresenta un’unione fra Stati perfettamente indipendenti e sovrani, creata per scopi di comune difesa e caratterizzata da un organo assembleare rappresentativo di tutti i membri.
Il requisito dell’indipendenza, comunque, deve essere inteso in senso formale: è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, ossia tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non dall’ordinamento giuridico di un altro Stato. Il dato formale non può invocarsi in un unico caso, ossia quando in fatto l’ingerenza da parte di un altro Stato nell’esercizio del potere di governo sia totale (es. governo fantoccio della Repubblica turco-cipriota): in questo caso, quindi, si dovrà necessariamente guardare al dato reale.
Riconoscimento (giuridicamente irrilevante)
L’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico, non essendo necessario che essa sia riconosciuta dagli altri Stati. Per il diritto internazionale il riconoscimento è un atto meramente lecito, e meramente lecito è il non riconoscimento: entrambi non producono conseguenze giuridiche. Il riconoscimento, in sostanza, appartiene alla sfera della politica, rivelando null’altro che l’intenzione di stringere rapporti amichevoli, di scambiare rappresentanze diplomatiche e di avviare forme di collaborazione.
Quando si nega al riconoscimento valore giuridico si viene a respingere soprattutto la tesi che esso sia costitutivo della personalità internazionale. Bisogna tuttavia ammettere che tale tesi ha il merito di cogliere una tendenza che è stata sempre presente nella prassi internazionale: gli Stati preesistenti, infatti, tendono a giudicare se lo Stato nuovo meriti o meno la soggettività, ancorando il loro giudizio ad un certo valore o ad una certa ideologia. Attualmente si tende da varie parti a ritenere che non siano da riconoscere come soggetti i governi affermatisi con la forza, oppure gli Stati non democratici e non amanti della pace. Tutto ciò, tuttavia, non si è mai tradotto in norme internazionali per il semplice motivo che gli Stati, anche quando si trovano d’accordo sul valore da porre a base del riconoscimento, divergono poi sulla sua riconoscibilità in ciascun caso concreto.
Mancanza di altri requisiti
Occorre adesso chiedersi se effettività ed indipendenza siano requisiti sufficienti, oppure se ne servano altri. Limitandosi ai requisiti che attualmente ricorrono con più frequenza, possiamo citare quello che lo Stato nuovo non costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, che goda del consenso del popolo, espresso con elezioni libere, e che non violi i diritti umani. Tali requisiti, tuttavia, se considerati come presupposti della personalità internazionale, ossia come presupposti che devono sussistere affinché la personalità si acquisti e non si perda, non trovano alcun riscontro nella realtà. Per quanto vero che uno Stato è obbligato a non minacciare la pace e a rispettare i diritti umani, simili obblighi non condizionano ma anzi presuppongono la personalità giuridica dello Stato medesimo.
Chiarito che un’organizzazione di governo diviene automaticamente soggetto quando esercita in modo effettivo ed indipendente il proprio potere su di una comunità territoriale, resta anche risolto il problema della soggettività del governo insurrezionale. Gli insorti, in quanto tali, non sono certo soggetti di diritto internazionale, ma se riescono a costituire un’organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di Stato, alla quale la personalità non può negarsi.