L’espansione della base sociale internazionale: le organizzazioni internazionali
a Chicago la storia del diritto internazionale permette di creare, tramite apposite norme, nuovi soggetti di diritto internazionale. In questa prospettiva attori non governativi possono assumere funzioni internazionalmente rilevanti, come nel caso del comitato internazionale della croce rossa, un’associazione privata svizzera che svolge, in ragione della sua neutralità , funzioni di controllo sul rispetto del diritto internazionale umanitario nel corso dei conflitti armati. Esiste anche una costituzione di organizzazioni internazionali per effetto di un accordo tra Stati (esempio classico è quello dell’ ONU.
L’ampliamento degli interessi internazionalmente rilevanti: il ”bene-Stato” e il valore della pace
Considerata la concezione stato centrica del diritto internazionale classico, esso ruotare essenzialmente sul bene “territorio e sulla tutela dei suoi soli interessi. Successivamente emerge la percezione di interessi superiori ai singoli Stati, primo tra tutti il valore della pace. Il diritto internazionale classico rendeva legittima ogni sorta di attacco armato ad un altro stato.
In tale concezione la pace non era un interesse generale e condiviso pessimamente si ha un’evoluzione in tal senso del diritto internazionale che culmina nel divieto di aggressione sancito dal patto Briand Kellog del 1928; la carta dell’Onu del 45 riafferma, all’articolo due, tale divieto, ma lo raccorda all’interesse generale del mantenimento della pace. Inoltre l’istituzione del consiglio di sicurezza non solo determina le condizioni di legittimità internazionale dell’uso della forza, ma comporta molteplici misure per il mantenimento della pace.
La rilevanza giuridica internazionale della persona umana
La percezione di valori solidali da rispettare sul piano internazionale si estende anche alla persona umana inizia con l’abolizione e la repressione della schiavitù, prima fattispecie della moderna categoria di crimini internazionali, istituita a tutela della persona umana. Oggi soprattutto dopo l’articolo 28 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo viene messa in crisi la concezione ottocentesca dello Stato come fonte suprema del diritto e sempre più spesso l’individuo, e in generale i privati, trovano in regole internazionali la garanzia di loro diritti che gli Stati sono obbligati ad osservare.
Il privato quindi può acquistare in modo diretto la titolarità di diritti (o di obblighi penalmente rilevanti) in quanto gli stessi Stati prefigurano apposite soluzioni normative al riguardo. Quindi il privato può azionare gli strumenti internazionali a loro tutela, anche se non si può distinguere un diritto internazionale “interindividuale” dal diritto internazionale, limitando quest’ultimo a regolare i rapporti tra Stati.