Il diritto internazionale penale si occupa dei crimini internazionali degli individui, ossia di quelle violazioni del diritto internazionale alle quali lo stesso connette la responsabilità penale internazionale dell’individuo e la conseguente applicazione di una sanzione penale.
Lo scopo del diritto internazionale penale è quindi quello di proteggere quegli interessi che gli Stati hanno in comune e che percepiscono come fondamentali per l’individuo.
Il diritto internazionale penale deriva da norme internazionali, sia consuetudinarie che convenzionali, attraverso le quali gli Stati hanno accettato la sottoposizione degli individui autori dei crimini ai giudici internazionali a beneficio della tutela dell’ordine pubblico internazionale. L’elemento caratterizzante del sistema del diritto penale sono è costituito dall’incriminazione di determinati comportamenti posti in essere da individui. In primo luogo sono crimini internazionali dell’individuo soltanto quei fatti qualificati in tal modo da quelle norme consuetudinarie che si sono venute formando a partire degli Statuti dei Tribunali militari di Norimberga e di Tokyo e che sono state codificate ed integrate in diversi strumenti convenzionali. In secondo luogo, i crimini internazionali individuali sono caratterizzati dal fatto di ledere interessi fondamentali della Comunità internazionale, ed in particolare l’interesse della pace e della sicurezza mondiale nonché quello della tutela dei valori umanitari. In particolare costituiscono crimini internazionali dell’individuo:
· il genocidio, comportamenti posti in essere nell’intento di distruggere in tutto od i parte un gruppo etnico, nazionale, religioso o razziale.
· i crimini contro l’umanità, che si caratterizzano per la sistematicità dell’attacco diretto verso una popolazione civile, esempio, lo sterminio, schiavitù, la deportazione, la tortura, lo stupro ecc.
· i crimini di guerra e l’aggressione.
Con lo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, si è dato luogo ad una giurisdizione universale penale permanente. Ai sensi dell’art. 1la Corteè un istituzione permanente che esercita il proprio potere giurisdizionale sulle persone fisiche che abbiano commesso particolari crimini. La competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale è limitata soltanto ai crimini internazionali dell’individuo, caratterizzati dalla particolare gravità della loro portata.
Inoltrela Corteha competenza giurisdizionale complementare rispetto a quella dei giudici penali nazionali. Infattila Corteinterviene soltanto quando i sistemi nazionali non abbiano la volontà o la capacità di condurre le indagini o di celebrare un processo, rendendo così impossibile assicurare alla giustizia gli autori dei crimini internazionali. Ne deriva che l’esercizio dell’azione penale nei confronti degli autori di crimini internazionali spetta, in primo luogo agli Stati che possono considerarsi delegati dalla Comunità internazionale ad esercitare tale funzione e in secondo luogo alla Corte penale internazionale.
Nella repressione dei crimini internazionali, i giudici nazionali non agiscono nell’interesse dell’ordinamento a cui appartengono, ma nell’interesse della Comunità internazionale, mediante l’imposizione di una sanzione penale a carico dell’individuo colpevole, in modo da assicurare il rispetto della norma internazionale.