Grazie al notevole progresso dei mezzi di comunicazione e di trasporto verificatosi nell’arco degli ultimi due secoli, si è sviluppato nelle società civili la piena consapevolezza che il patrimonio culturale appartiene in un certo senso a tutta l’umanità , ed è ormai opinione comune che alcune categorie di beni culturali, mobili ed immobili rivestano per loro natura un interesse mondiale e pertanto vanno protetti ovunque essi si trovino.
beni culturali che assumono una rilevanza di livello internazionale sono ammessi a beneficiare di un regime di tutela rafforzato disposto da norme di diritto internazionale convenzionale.
fondamentale contributo dell’UNESCO nella materia della protezione e conservazione del patrimonio mondiale consiste essenzialmente nella predisposizione di tre strumenti convenzionali:
- la Convenzionedell’Aja del 1954, la quale punta a garantire forme di tutela dei beni culturali mobili ed immobili in caso di conflitto armato.La Convenzioneinoltre comprende un regolamento destinato ad impedire l’esportazione dei beni culturali dal territorio di un Paese occupato e ad assicurare la restituzione dei beni culturali alle autorità competenti di tale paese, alla fine delle ostilità ;
- la Convenzionedi Parigi del 1970 relativa alla protezione dei beni culturali mobili, al fine di impedire il loro traffico illecito.La Convenzioneprevede da un canto l’impegno degli Stati ad istituire ed aggiornare un inventario dei beni e dall’altro il diritto di dichiarare inalienabili alcuni di essi, vietando forme di trasferimenti internazionali illeciti;
- la Convenzionedi Parigi del 1972 relativa alla protezione a livello mondiale dei beni culturali immobili che presentino una determinata valenza, qualificata come universale. Essa punta alla realizzazione di strumenti per la condivisione della responsabilità tra tutti i soggetti della Comunità internazionale in ordine al patrimonio culturale, istituendo un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio di eccezionale valore universale. In tale convezione non viene assicurata la protezione materiale di tutti i beni culturali immobili, ma esclusivamente di quei beni che presentino una determinata valenza, qualificata come universale. Questi ultimi vengono inseriti nella lista detta del patrimonio mondiale redatta dal Comitato del patrimonio mondiale (organo di formazione intergovernativa creato in seno all’UNESCO) , il quale redige anche una lista detta del patrimonio mondiale in pericolo in cui vengono iscritti beni già presenti nella lista del patrimoni mondiale, minacciati da pericoli gravi e specifici e per la cui conservazione si richiedono necessari interventi di notevoli proporzioni.
Particolare rilevanza assumela Convezioneculturale europea, in cui le parti contraenti considerano gli oggetti di valore culturale europeo parte integrante del patrimonio culturale comune dell’Europa ed adottano le misure necessarie a salvaguardarli.
Così come per il patrimonio culturale, anche determinate aree naturali all’interno degli Stati possono essere tutelate a livello internazionale a causa del loro eccezionale rilievo di interesse comune.
Tra le numerose convenzioni dedicate alla protezione di alcuni elementi dell’ambiente naturale, è possibile riscontrare due approcci diversi. I testi convenzionali, infatti sono generalmente concepiti o direttamente in funzione della tutela di determinati spazi oppure direttamente in funzione della tutela di certe specie selvatiche. Le principali Convenzioni per la tutela internazionale delle aree naturali, sono quelle di Parigi del 1972 e quella di Ramsar del 1971.