L’automatismo introdotto dalla nuova legge vale per il riconoscimento del giudicato nei suoi due aspetti che lo caratterizzano: la statuizione di ciò che è diritto tra le parti del processo (cosa giudicata materiale) e l’autoritĂ  della pronuncia (le parti non possono ricorrere ad un altro giudizio per far valere una pretesa sulla quale la sentenza si è giĂ  pronunciata: cosa gudicata formale).

Per trarre dal giudicato gli effetti esecutivi, così come nei casi di ”contestazione del riconoscimento della sentenza straniera”, tuttavia, non è sufficiente l’accertamento dell’esistenza dei requisiti della sentenza straniera (vedi sotto, par. 3) fatto dall’ufficiale dello stato civile, dagli uffici immobiliari o anche, come diremo, da un semplice privato la cui posizione giuridica è toccata dalla sentenza straniera, ma è necessaria una procedura contenziosa avanti alla Corte d’appello ”del luogo di attuazione” (art. 67, 1° comma) che rassomiglia molto al vecchio giudizio di delibazione (può tuttavia essere promosso da ”chiunque vi abbia interesse”).

La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;

b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformitĂ  a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

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