Il criterio di collegamento
Tra la fattispecie e la conseguenza si situa un elemento caratteristico denominato “criterio di collegamento” o anche “momento” o “circostanza” (di collegamento), la cui funzione consiste nello scegliere l’ordinamento straniero competente a disciplinare la questione o il rapporto in considerazione. Il motivo della scelta risiede sempre in un giudizio di estraneitĂ del rapporto al sistema delle norme materiali della lex fori e nella sua particolare connessione con l’ordinamento chiamato a disciplinarlo.
Esso è costituito da una qualche circostanza (espressa attraverso un concetto giuridico oppure di puro fatto), relativa ai soggetti del rapporto o al fatto storico che sta all’origine del rapporto, tipizzata ed inserita nella norma di diritto internazionale privato; la cittadinanza (o la residenza) di un soggetto come indice del legame che esiste fra un individuo ed uno Stato, la nazionalitĂ della nave, il luogo di situazione della cosa che è l’oggetto del rapporto da localizzare etc. Anche la volontĂ delle parti nello “scegliere” la legge regolatrice del contratto è un criterio di collegamento.
Le circostanze che servono come criterio di collegamento hanno la stessa natura di quelle che servono per fondare la giurisdizione dei tribunali del foro: la cittadinanza, il domicilio, la residenza, il luogo di compimento di un atto etc.
 Il criterio di collegamento può essere fisso o variabile (come la cittadinanza: vedi sotto).
Quanto al modo d’intendere le espressioni tecnico-giuriddiche attraverso le quali sono indicate le circostanze di collegamento, è opinione pressochĂ© indiscussa che, trattandosi dell’interpretazione di norme italiane, ogni questione debba essere risolta esclusivamente in base alla lex fori: dovrebbero quindi determinarsi in base ai principi ed alle norme nostre il luogo dove si è verificato l’evento da cui ha avuto origine l’obbligazione ex delicto, lo Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, il luogo di manifestazione di una promessa unilaterale etc.
 La cittadinanza
Una rilevante eccezione rispetto alla regola generale da ultimo enunciata è però costituita dalla cittadinanza. Per il diritto internazionale privato questo concetto serve infatti ad indicare soltanto la figura astratta della relazione giuridica fra una persona ed uno Stato; il giudizio circa l’esistenza di questa dev’essere formulato in base alle norme dell’ordinamento straniero che conferisce la cittadinanza. Mentre, dunque, si stabilisce in base a concetti propri dell’ordinamento italiano se un illecito si è verificato sul territorio dello Stato A piuttosto che in B, non si potrĂ stabilire in base ai concetti giuridici italiani qual è la cittadinanza di cui un dato soggetto può essere investito, ma occorrerĂ vedere quale Stato straniero lo consideri proprio cittadino.
Nonostante ciò, talvolta la lex fori può imporre un proprio criterio per la determinazione della cittadinanza ai fini del collegamento (così nell’ipotesi di concorso di piĂą cittadinanze).
La legge di riforma ha codificato i criteri giĂ prevalenti in passato.
L’art. 19 dispone al par. 2:
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
La prima delle due regole contenute in questo paragrafo può dirsi consolidata. Essa ha ricevuto l’avallo della Corte internazionale di giustizia nel famoso caso Nottebohm.
La seconda regola corrisponde alla tradizione ma si presta a qualche critica in tutti i casi, prevalenti in passato, di concessione pressoché automatica della cittadinanza italiana (soprattutto per matrimonio).