L’Onu gioca un ruolo primario nella società internazionale per la sua competenza in materia di mantenimento della pace.
In base all’art.7 della Carta esso agisce attraverso diversi organi:
a) L’assemblea generale: è composta dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti, che hanno voto uguale ed è convocata una volta all’anno. Essa ha una competenza generale e quindi può adottare deliberazioni, con voto a maggioranza, in tutte le materie che non siano di esplicita competenza del consiglio di sicurezza o di un altro organo dell’organizzazione. Le sue deliberazioni tuttavia non sono vincolanti nei confronti degli stati membri.
 b) Il consiglio di sicurezza: è l’organo + importante, l’unico che può prendere decisioni vincolanti per tutti gli stati membri. E’ composto dai rappresentanti di 15 stati, di cui 5 sono membri di diritto (Usa, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina popolare, ovvero le grandi potenze vincitrici della seconda guerra mondiale) e gli altri 10 sono scelti dall’assemblea generale ogni 2 anni. Ognuno dei 5 membri permanenti ha potere di veto su ogni decisione del consiglio per cui per adottare qualsiasi provvedimento è necessaria l’unanimità dei membri permanenti. Questo assicura la supremazia dei membri permanenti rispetto agli altri stati. Le materie di competenza del consiglio sono indicate nel trattato istitutivo, e sono + limitate di quelle dell’assemblea generale ma rivestono un ruolo + importante per il loro contenuto. In particolare si occupa di: misure di embargo o divieti economici che possono essere decisi come reazioni ad azioni pericolose per la sicurezza globale di un’area. Il consiglio è l’unico organo competente ad autorizzare il segretario generale ad inviare le forze armate (caschi blu), costituite dai contingenti militari degli stati che si dichiarano disposti a fornirli sul territorio dei paesi membri.
 c) Il segretario generale: è l’organo di vertice dell’apparato burocratico, viene nominato dall’assemblea generale su proposta del consiglio di sicurezza ed è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’Onu. Il suo mandato dura 5 anni.
 d) La corte di giustizia internazionale: è, in base all’articolo 92 della carta dell’ ONU, il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. La Corte Internazionale di Giustizia presenta un forte grado di istituzionalizzazione: trattasi di un corpo permanente di giudici che giudica in base a precise regole di procedura inderogabili dalle parti.
Trattasi però pur sempre di un tribunale arbitrale che giudica solo sul presupposto di un accordo tra tutte le Parti di una controversia.
La Corte Internazionale di Giustizia può decidere non solo secondo diritto ma anche secondo equità (ex aequo et bono) se le Parti così le chiedono.
La Corte svolge anche una funzione consultiva: essa dà pareri non vincolanti su qualsiasi questione giuridica su richiesta dell’Assemblea generale o del Consiglio di Sicurezza oppure di altri organi.
I pareri non sono vincolanti a termini della Carta delle Nazioni Unite, ma possono divenire tali se, con una convenzione o altro atto vincolante, ci si impegni a rispettarli.
La Corte, secondo il suo Statuto, non può essere adita da tutti i soggetti internazionali ma solo dagli Stati.
Clausola compromissoria e trattato generale di arbitrato permettono ad uno Stato contraente di citare unilateralmente un altro Stato contraente di fronte al tribunale internazionale: intendiamo con questa terminologia riferirci ai casi in cui la clausola compromissoria o il trattato di arbitrato non si limitano a creare l’obbligo di stipulare il compromesso ma prevedono direttamente l’obbligo di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale già predisposto.
Come la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito nell’affare del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran, non è necessario, affinché la Corte medesima sia adita unilateralmente, che l’accordo il quale è alla base della sua competenza preveda espressamente il potere di azione unilaterale.
Analogo al trattato generale di arbitrato completo è il procedimento previsto dal 36 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, secondo il quale “gli Stati aderenti al presente Statuto [che sono gli Stati membri dell’ONU e qualche altro Stato, come la Svizzera] possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte”.