Non esistono forme di partecipazione obbligatoria a un’organizzazione internazionale, perché sarebbero incompatibili con la sovranità dei suoi membri in quanto soggetti di diritto internazionale.
I diritti connessi con lo status di membro di un’organizzazione internazionale sono:
1) Partecipare alla vita sociale
= diritto a nominare propri rappresentanti negli organi collegiali di Stati e di contribuire, se previsto, alla designazione di organi individuali o collegiali di individui. Il diritto più importante è quello di voto, esercitato tramite i propri rappresentanti. Il diritto di voto è uguale per tutti i membri: “uno Stato, un voto”, ma ci sono alcune eccezioni:
a. Il voto può essere ponderato, cioè il voto di alcuni membri può pesare di più, per tenere conto della diversa importanza demografica, territoriale o economica (Consiglio della CE: Stati grandi, medi e piccoli).
Talvolta si può tenere conto dell’impegno economico dei vari membri, come in una società per azioni.
b. Alcuni membri possono bloccare l’adozione di delibere da parte dell’organizzazione: diritto di veto
c. Il diritto di voto può anche essere affievolito o sospeso in certe circostanze. Art. 19 ONU: un membro delle NU che sia in arretrato nel pagamento dei contributi finanziari di due anni non ha voto.
Comunque, la prassi non ha mai previsto una particolare rigidità, soprattutto se l’inadempimento dei contributi finanziari erano dovuti a cause fuori dal controllo del membro in questione.
Esempi di sospensione dal diritto di voto: Sud Africa dall’ICAO per gli anni 1972, 1973, 1974. Il Sud Africa corrispose i pagamenti arretrati e fu riammesso al voto.
2) Pretendere dagli altri membri il rispetto dei loro obblighi associativi
Esistono sanzioni specifiche secondarie, in quanto previste dall’ordinamento dell’organizzazione internazionale in questione.
A volte tali sanzioni sono normative: rimuovono la illiceità del comportamento dello Stato offeso quando ciò serve per contrastare la violazione dei suoi obblighi da parte di un altro Stato membro. Sono forme di autodifesa individuale. È principio unanimemente riconosciuto che la violazione degli obblighi da parte di uno Stato legittima gli altri a sollevare l’eccezione di inadempimento (art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).
3) Usufruire dei servizi eventualmente forniti dall’organizzazione ai membri
Gli obblighi sono:
1) Cooperare con l’organizzazione in modo da consentirle di realizzare le finalità per le quali è stata costituita e proteggerne le funzioni attraverso la concessione a essa e ai suoi agenti di una serie di immunità e privilegi;
2) Dare attuazione nel proprio ordinamento interno alle norme contenute nei trattati costitutivi delle organizzazioni internazionali di cui sono membri e negli atti emanati dagli organi di queste ultime. Soprattutto quando queste norme hanno i singoli come destinatari, non potrebbero vincolarli senza una disposizione degli Stati.
3) Obblighi indicati nelle disposizioni del trattato costitutivo e negli atti vincolanti emanati dagli organi dell’organizzazion. (es. finanziamento dell’organizzazione)
4) Pacta sunt servanda
5) Art. 26 della Convenzione di Vienna: ogni trattato in vigore obbliga le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.
Numerosi trattati ribadiscono questi ultimi due obblighi.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, alcune organizzazioni prevedono la possibilità di:
a. ricorrere a un organo giurisdizionale interno
b. sistemi di monitoraggio affidati agli stati membri stessi (peer review)
c. sistemi di monitoraggio affidati agli organi dell’organizzazion (compliance review)
Se lo Stato inadempiente si trova in condizioni di difficoltà, l’organizzazion può essere indotta a fornire assistenza o a promuovere incentivi per far fronte a tale difficoltà.