È il segno distintivo dell’impresa. Contrassegna non il prodotto, ma l’impresa. È tutelata dagli art 2563 e ss ed è tutelata anche nei confronti di chi faccia un uso illegittimo della stessa, cioè di chi usi la ditta in modo da creare confusione con la ditta di un altro imprenditore. L’art 2564 cc si occupa nello specifico di sanzionare l’utilizzo confusorio della ditta. Chi usa la ditta in modo confusorio è tenuto a modificare o integrare la ditta stessa in modo tale da differenziarla rispetto alle norme del comportamento. Questa norma si pone un po’ in conflitto con il 2598 che si occupa dell’uso confusorio dei segni distintivi e se ne occupa dando all’imprenditore leso degli strumenti differenti: si può chiedere al giudice l’inibitoria, la rimozione degli atti, la pubblicazione della sentenza, il risarcimento del danno. Sono misure un po’ differenti da quelle del 2564. Quindi quale disciplina si usa?vale un principio di specialità, quindi si applica il 2564. Quando si parla di ditta può essere regolare o irregolare: il cc all’art 2563 dice che la ditta deve contenere il nome o la sigla dell’impresa. Certe volte però la ditta assume un nome di fantasia (ditte irregolari). C’è da dire che la dottrina si è chiesta se la ditta irregolari bile è tutelabile ai sensi dell’art 2598. Questo potrebbe contrastare un po’ con il concetto di uso legittimo del segno distintivo. Quindi se deve essere legittimo, deve essere conforme alla legge. La giurisprudenza ritiene che la ditta irregolare sia comunque tutelabile ai sensi della normativa generale. Anche in questo caso, quando si parla di sanzionabilità del comportamento non necessariamente deve essere concluso: è sanzionabile anche il mero tentativo.