Si concentra la nostra attenzione principalmente sul marchio. Abbiamo fatto accenno anche al marchio di fatto prendendo in considerazione l’ipotesi del preuso. Il marchio è innanzitutto un segno distintivo e ce lo dicono le norme: l’art 2569 cc in cui si accentua l’attitudine a distinguere. Ce lo dice poi tutta la disciplina interna. Segnatamente il codice della proprietà industriale (art 7) ci dice che possono essere registrati una serie di segni atti a distinguere. Consideriamo anche l’art 13. La capacità distintiva è uno dei requisiti essenziali. Il marchio privo di una capacità distintiva non può essere registrato,e ove registrato può essere dichiarato nullo. In questa materia (tranne l’eccezione dei marchi notori) vige il principio della relatività della tutela. Il nostro codice per la proprietà industriale ha inserito delle norme riguardanti il divieto di trarre in inganno il pubblico che possono non essere più tutelate come all’origine perché il marchio può essere ceduto, senza che venga ceduta l’azienda. Queste norme indicano lo statuto di non recettività, cioè l’insieme di norme che impongono il divieto di trarre in inganno il pubblico. Vi rientra anche l’art 23 che in sede di trasferimento del marchio, il trasferimento non deve essere decettivo. Ai fini della recettività è importante non trarre in inganno il pubblico. L’art 14 prevede la decadenza nel caso che la recettività sia sopravvenuta e prevede la nullità del marchio.
L’art 7 parla della registrazione del marchio. Le lettere e i numeri sono pienamente registrabili come marchio. Prima del codice della proprietà industriale non c’era una espressa previsione: lettere e numeri rientravano nel linguaggio comune del commercio che ad oggi è inserito nell’art 13. Si diceva che anche questi non potevano essere appannaggio del singolo e dovevano essere disponibili alla collettività. Però c’era chi registrava numeri e lettere e oggi la norma chiarisce definitivamente. La giurisprudenza (comunitaria) dice che le lettere e i numeri sono registrabili fin tanto che non alludono al significato semantico con il prodotto in questione perché nell’ipotesi in cui il numero sia importante per il prodotto questo può rappresentare un ostacolo alla registrazione perché sarebbero appannaggio del singolo. Accanto alle lettere e i numeri sono registrabili le parole (segni denominativi) così come gli emblemi e così come sono registrabili i colori. Il colore è registrabile purchè non rappresenti il colore stesso del prodotto (es rosso rubino non è registrabile). Lo stesso vale per i suoni (jingle). Sono registrabili le forme del prodotto o la forma della confezione: la forma rappresenta in certi casi l’invito all’acquisto, però lo stesso art 9 ci avverte che non tutte le forme sono registrabili (modelli di utilità che invece sono brevettabili). Poi abbiamo anche detto che le forme che diano un valore sostanziale al prodotto non sono da considerasi registrabili. Abbiamo fatto un confronto con la registrazione di disegni e modelli: in questo caso la disciplina è comunabile e la disciplina della tutela del design è stata introdotta agli art 30 e ss prevedendo la registrazione dei disegni che hanno un carattere individuale. Dopo di che abbiamo analizzato gli elementi necessari per la registrazione. Il primo è la capacità distintiva: presume che il marchio non sia rappresentato da un elemento descrittivo del prodotto, però visto che l’art 13 dispone il divieto di registrare segni che rappresentano le caratteristiche del prodotto, a questa disciplina sfuggono i marchi espressivi, che rielaborano e danno una espressione artistica al prodotto che in quanto tale può essere tutelato, anche se è tutelato in modo inferiormente. Sono marchi tutelati solo in questa rielaborazione del concetto. Nel caso di altri marchi,. È tutelato nella sua integrità (principio di estraneità del prodotto). Abbiamo parlato anche delle igp, poiché l’art 13 prevede il divieto di marchi agganciati al territorio e alla provenienza però la giurisprudenza dice che c’è un divieto, però è anche vero che laddove il marchio sia rappresentato da una indicazione di fantasia, allora in questo caso il marchio sarà tutelabile proprio perché qui non c’è un richiamo diretto, ma vi è una indicazione di una località di pura fantasia: qui la capacità distintiva può essere riconosciuta.