La disciplina del fenomeno religioso in forma associata sembra seguire uno schema che vede progressivamente rafforzarsi le forme di tutela con il crescere della capacità e della forza aggregante del gruppo. Lo stesso art. 8 segue uno schema similare, delineando un sistema di tutela che sembra una fattispecie a formazione progressiva: dalla garanzia dell’eguale libertà (co. 1) al riconoscimento di un’autonomia organizzativa di forma statutaria (co. 2), alla sanzione, da ultimo, del principio di bilateralità nella regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni (co. 3).
Lo schema dell’art. 8 è completato dall’art. 20 che rappresenta una norma di chiusura del sistema costituzionale di tutela del sentimento religioso. Tale disposizione, realizzando le condizioni per cui il sentimento religioso possa essere tutelato anche se trovi espressione in forma non tradizionali e non istituzionalizzate, si presta efficacemente alla tutela di nuovi gruppi, movimenti, culti, associazioni con finalità di religione e di culto che non rientrano negli ambiti di applicazione degli artt. 7 e 8 che regolano l’uguale libertà di chiese e confessioni e i loro rapporti con lo Stato . In questo modo si ridimensiona notevolmente il favor filocattolico che sembrerebbe trarsi dall’art. 7.