Occorre tener conto di due parametri di riferimento:
- la misura della partecipazione alla quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito: mentre per le confessioni avventista e pentecostale a determinare la misura della partecipazione valgono le sole scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le confessioni cattolica, luterana ed ebraica valgono anche le scelte non espresse, le quali accrescono la misura della partecipazione al riparto proporzionalmente alle scelte espresse;
- l’utilizzo delle somme ricavate da parte delle confessioni: le somme sono impiegate (art. 48 della l. n. 222 del 1985) dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali (es. edifici di culto cattolico) e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero (criticabile), interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo , tralasciando ovviamente le altre confessioni religiose.
La differenza più significative tra l’utilizzo fatto dalla Chiesa cattolica e quello operato dalle altre confessioni (es. valdesi, luterani) sembra essere la partecipazione al riparto della quota dell’8 per mille anche sulla base delle scelte non espresse, a loro vantaggio contabilizzate in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti. Questo sistema, evidentemente disarmonico, non può trovare una giustificazione nel fatto che il conteggio varrebbe a correggere una supposta inerzia del contribuente, nei confronti del quale emergerebbe un profondo pregiudizio la cui fondatezza resterebbe tutta da provare. Si rileva in sostanza un contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza tra le confessioni: attribuire alle scelte non espresse funzione determinativa della misura della partecipazione al riparto della quota dell’8 per mille a vantaggio solo di alcune confessioni, infatti, significa coinvolgervi cittadini che hanno dato un’indicazione di significato diverso ed avvalorare il sospetto che si sia voluto adottare un escamotage per assicurare alla Chiesa cattolica le stesse risorse finanziarie di cui godeva per effetto della previgente disciplina.