Nozione e contenuti dell’art. 19
Art. 19 → tutela la libertà religiosa individuale, diritto di professare liberamente la propria fede, in forma individuale o collettiva, di esercitarne il culto purchè non sia contraria al buon costume. Ha come destinatari “tutti” senza condizione di reciprocità.
Interazione con art.3 → la tutela si rafforza grazie a principio di uguaglianza formale e sostanziale perchè non solo libertà negativa (divieto di ingerenza dello stato) ma anche come libertà positiva (strumenti di promozione e di effettivo esercizio)
Libertà religiosa = diritto inviolabile ex. Art. 2 e quindi indisponibile=non oggetto di rinunce/transazioni
Viene anche considerata come diritto pubblico soggettivo nei confronti dello stato. E’ più che altro un diritto soggettivo perfetto perchè esperibile verso tutti (erga omnes)
Si può proporre nei confronti della Pubblica Amministrazione un’azione risarcitoria per violazione del diritto, si po’ anche avere il danno esistenziale
La libertà delle convinzioni negative
Tutelate dall’art.19 anche tutte le posizioni diverse come ad es.l’ateismo. Non fa esplicito riferimento alla libertà di coscienza ma la corte cost. ha affermato che è compresa. Discussione avvenuta per una causa tra genitori ateo e credente → preferito quest’ultimo perchè giudicato migliore ma la corte ha ribaltato l’indirizzo sostenendo che l’ateismo, prima compreso nella libertà di pensiero, fosse invece da ricomprendersi nell’art.19 come tutela della libertà negativa. I dati personali di una persona sono protetti da un principio di riservatezza con fondamento artt. 2 e 19 → nessuno è obbligato a rivelarli perchè sono dati sensibili, con speciali garanzie.
Si ipotizza un diritto alla libera formazione della coscienza → tutela del momento in cui si formano i convincimenti religiosi.