Lo statuto dell’edificio di culto. Il vincolo di destinazione

Sono i luoghi per l’esercizio del culto personale e collettivo. Libera disponibilità → diritto di libertà religiosa, libertà di costruire e gestire luoghi di culto.

Disciplina: ordinamento e norme pattizie → si riferiscono solo ad edifici con destinazione al culto pubblico, dove si svolgono i riti, accessibili da una generalità distinta negli orari di apertura. Dubbio per capire se la destinazione è esistente o cessata → si ritiene in dottrina che il regime protettivo viene meno con il cessare di fatto della destinazione al culto.

La normativa internazionale e di derivazione “pattizia”

Alcune convenzioni di diritto internazionale dispongono tutela specifica per gli edifici di culto specialmente in tempo di guerra → crimine di guerra attaccarli intenzionalmente, tranne che se sono utilizzati a fini militari.

Secondo il protocollo di Ginevra è vietato:

– compiere atti di ostilità verso un luogo pubblico

– utilizzare i beni in appoggio militare

– fare di detti beni oggetto di rappresaglie

Norme pattizie garantiscono una speciale protezione da misure ablative o limitative, anche parziali.

Art.5.1 e 5.2 accordo 1984 → edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con autorità ecclesiastica e la forza pubblica non può entrare senza preavviso ad autorità ecclesiastica. Analoga tutela per altre confessioni con intese.

Altre garanzie:

– libertà di affissione di pubblicazioni e stampati

– libertà di effettuare collette

solo però se fatte da ministri approvati e che siano scritti in lingua italiana.

Analoga tutela ad altre confessioni.

L’art. 831, 2° comma, c.c.

Anche se gli edifici appartengono a privati non possono essere sottratti alla loro destinazione finchè la destinazione non cessi. Possono essere alienati, sequestrati o pignorati ma resta ferma la loro destinazione. Rimando all’art.42 2° comma cost che limita la disposizione di edifici di proprietà privata per assicurarne la funzione sociale, i diritti tornano ad espandersi al cessare del vincolo.. Analoga disposizione per edifici ebraici ma non per altri.

Dubbio per pagamento di biglietto per visita chiese particolarmente turistiche perchè inc contraddizione con la libertà di culto. Manca poi una norma di trascrizione del vincolo → opponibilità a terzi?

La costruzione e la manutenzione: fonti statali (unilaterali e pattizie) e regionali

Lo stato è laico ma non indifferente alle religioni quindi sostiene l’edilizia di culto. Le chiese e gli edifici religiosi rientrano nelle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare nel rispetto di limiti stabiliti da fonti regionali.. Inseriti nelle aree per attrezzature di interesse comune nei piani regolatori. La realizzazione di edificio che attua strumenti urbanistici non richiede il contributo per il rilascio del permesso di costruire. I contributi erano utilizzati per la costruzione di opere ma ora è prevista solo la quota relativa agli oneri di urbanizzazione al comune all’atto di rilascio del permesso. La costruzione e la manutenzione degli edifici di culto è di competenza regionale, che individua anche i soggetti beneficiari, che in maggioranza sono ritenuti la chiesa cattolica e le confessioni con intese ex art.8. Illegittimità art.1 e 5 legge 29/1988 che limitava l’accesso alle confessioni con intese per contrasto con art.8 e 19 cost. → divieto di discriminazione art.3 cost e art.8 1° comma.  La corte costituzionale ha ritenuto di differenziare in rapporto alla presenza sul territorio delle confessioni religiose ma il giudice respinge perchè svuota principio di uguaglianza e non protegge le minoranze. Alcune norme impegnano a tener conto nella costruzione delle esigenze della popolazione, per ora solo verso alcune confessioni anche se in teoria sarebbe errato ma altrimenti condizionerebbe troppo la pubblica amministrazione.

Il Fondo edifici di culto

Lo stato è proprietario di gran numero di edifici di culto. Il fondo edifici di culto con personalità giuridica riunisce tutto in un unico patrimonio. L’amministrazione è affidata al ministero dell’interno tramite la direzione centrale che fa capo al dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. I proventi servono per la gestione degli edifici di culto.

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