Normazione bilaterale → diritto di derivazione pattizia

per risolvere i conflitti di lealtà

per riconoscere efficacia ai provvedimenti dell’uno e dell’altro ordinamento

per realizzare forme di cooperazione ai fini della libertà

Art. 7 2° comma → i rapporti tra stato e chiesa sono regolati dai patti lateranensi. Il concordato lateranense del 1929 è stato modificato consensualmente con l’accordo del 1984, reso esecutivo con legge ordinaria

Art.138 → eventuali modifiche solo con revisione costituzionale → norme di esecuzione degli impegni concordatari = fonti atipiche perchè leggi rinforzate

Il richiamo specifico ai patti nel’art 7 ha prodotto diritto cioè ha dato loro rilevanza o copertura costituzionale ma sono ammissibili questioni di illegittimità costituzionale su norme di esecuzione degli impegni concordatari ma solo se violano i principi supremi possono essere dichiarate incostituzionali, altrimenti la norma di derivazione prevale

Art. 8 3° comma → rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese → riserva assoluta di legge di assemblea. Per evitare rischi, al disegno di legge non si possono proporre emendamenti. Anche queste leggi sono fonte atipica → eventuali modifiche devono essere introdotte consensualmente con nuova intesa. Queste intese, a differenza di quelle pattizie, sono assoggettabili a sindacato di legittimità sia per violazione di principi supremi che di norme ordinarie.

Non c’è obbligo di intesa ma l’iniziativa e rimessa alle parti

→ Il consiglio dei ministri delibera e autorizza la stipulazione dell’intesa e predispone disegno di legge da presentare al parlamento

→ il presidente del consiglio o un ministro (a seconda della materia trattata) conduce le trattative

art. 8 3° comma ritiene competenti le relative rappresentanze, individuate negli statuti. Le persone devono però almeno essere dotate della capacità di agire, altrimenti non ha rilievo per lo stato. Lo stato è titolare nello stipulare impegni pattizi.

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