L’ art. 9 della convenzione europea dei Diritti dell’Uomo dispone:

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

– Libertà di pensiero comporta estensione della libertà di religione negativa.

– Libertà di coscienza è considerata libertà autonoma e comprende in senso ampio ogni possibile comportamento imputabile alla coscienza

– Libertà di religione comprende diritti e facoltà connessi al suo esercizio

Soggetti garantiti → persone fisiche

Nel corso del tempo si ha un’estensione di applicazione ai soggetti collettivi e quindi anche alle confessioni. La cedu attualmente sostiene l’illegittimità di non registrare un’organizzazione religiosa

Limiti interni della libertà religiosa → stabilite le caratteristiche necessarie alle restrizioni, che devono essere previste dalla legge e necessarie alla garanzia dei beni indicati (tra cui la libertà altrui).

33. Gli orientamenti della corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà di coscienza e di religione

Aspetto negativo della libertà religiosa → libertà di non avere alcun credo

Divieto di proselitismo abusivo. Tendenza della corte ad accogliere le richieste di rivendicazione della propria libertà di auto-organizzarsi

In merito alla libertà di associazione la corte ritiene accettabili alcune limitazioni all’organizzazione

In merito ai simboli religiosi (es.divieto di velo → violazione art.9)

In merito ai beni destinati al culto, sono ammessi secondo l’art.9.

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