Il problema della riserva di giurisdizione

Il Concordato del 1929 stabiliva il principio della riserva di giurisdizione dei tribunali e dicasteri ecclesiastici per “le cause che riguardavano la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato”.

Dal principio della libertà matrimoniale, secondo cui le parti hanno il diritto di scegliere tra i vari tipi di matrimonio: meramente religioso, canonico ad effetti civili, civile e acattolico, conseguirebbe per le parti la facoltà di adire indifferentemente i Tribunali ecclesiastici o quelli dello Stato. Il problema in esame non è di facile soluzione perché e la possibile soluzione sarebbe, pertanto, quella di separare le due giurisdizioni e rivalutare il principio di libertà matrimoniale.

Il matrimonio acattolico

Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 1159/1929, che anzitutto stabilisce che agli atti compiuti dai ministri dei culti ammessi sono riconosciuti effetti civili solo se la loro nomina è stata approvata dal Ministro degli interni.

“Il matrimonio acattolico celebrato da uno dei ministri di culto produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, quando siano state adempiute le seguenti disposizioni”. È l’ufficiale di stato civile “che sarebbe competente a celebrare il matrimonio”, che, una volta “adempiute tutte le formalità preliminari e accertato che non sussistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rilascia l’autorizzazione scritta contenente l’indicazione del ministro di culto dinanzi al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento con cui la nomina di questi è stata approvata”.

Il ministro di culto deve dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c., riceve alla presenza di due testimoni idonei la dichiarazione degli sposi di volersi prendere in marito e moglie e compila l’’atto di matrimonio che trasmette in originale entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile. Questi, “entro 24 ore, provvede alla trascrizione nei registri dello stato civile”, informandone il ministro di culto che ha celebrato il matrimonio. In caso di impedimento legittimo, il ministro di culto nominato può delegare altro ministro che può legalmente sostituirlo nell’ufficio, purché anch’egli sia stato approvato. Ma “i ministri di culto non possono rilasciare copie né certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro”.

Al matrimonio acattolico, dunque, una volta trascritto, “si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni relative al matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile”.

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