Il matrimonio concordatario nei patti lateranensi
Pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio → diritto di libertà matrimoniale mentre in passato non era così, il matrimonio civile era l’unico consentito, differenziazione tra civile e religioso, che era consentito ma giuridicamente irrilevante.
Patti lateranensi 1929 → modifica, consentita pluralità di forma a cui conseguono i medesimi effetti civili.
Lo stato riconosce al sacramento del matrimonio di diritto canonico gli effetti civili → matrimonio concordatario o matrimonio canonico trascritto, trascrizione d’ufficio.
L’evoluzione del sistema sino all’accordo del 1984
Il matrimonio valido per la chiesa lo è anche per lo stato e quello nullo e sciolto per la prima lo è anche per la seconda.
Problemi con regola dell’indissolubilità → cessano solo gli effetti civili, il giudice scioglie il vincolo civile ma quello religioso rimane.
Nessun impegno concordatario è stato assunto sull’indissolubilità, c’è solo la riserva di giurisdizione della chiesa sulla formazione valida dell’atto. La trascrizione è nulla se il negozio è stato posto in essere da incapace naturalmente mentre rimane quello canonico. La corte ha poi elevato l’età e illegittimo costituzionalmente l’art.12 legge matrimoniale che dispone che non si abbia trascrizione civile del matrimonio canonico contratto da minore.
La volontà dei contraenti
Art. 8.1 accordo 1984 → disciplina del riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici → l’atto deve essere trascritto nei registri dello stato civile nel rispetto delle leggi per l’età.
Richiesto il libero e pieno consenso dei coniugi e la volontà degli sposi è determinante → il diritto crea delle presunzioni di volontà a seguito di atti concludenti altrimenti è necessaria una esplicita manifestazione di volontà degli sposi.
La pubblicazione matrimoniale
Primo adempimento presuntivo → pubblicazione nella casa comunale affinchè chi è interessato possa opporsi. La richiesta deve essere fatta da entrambi gli sposi e dal parroco, deve stare affissa per almeno 8 giorni e perde efficacia se dopo 180 non c’è celebrazione. Si può trascrivere un matrimonio non preceduto da pubblicazione ma deve essere affisso un avviso per i successivi 10 giorni e in mancanza di opposizioni l’ufficiale dello stato civile rilascia un nulla osta che garantisce la trascrizione. Se ci sono impedimenti non si può celebrare finché l’opposizione non viene respinta con sentenza in giudicato o se l’opposizione è infondata. Se dopo il rilascio del nulla osta si ha opposizione, si trascrive comunque ma si informa il procuratore della repubblica territorialmente competente.
Entro 3 giorni ci si può opporre al matrimonio davanti al tribunale competente e l’atto viene notificato all’ufficiale e agli sposi.
Soggetti legittimati → se non ci sono i genitori si ha parentela ascendente e collaterale fino al 3° grado.
Gli adempimenti e le funzioni del ministro di culto
Dopo la celebrazione il parroco legge gli articoli del codice civile (artt.143-144-147) e redige l’atto di matrimonio in doppio originale → tacita conferma della volontà di concludere il negozio. Se non si leggono gli articoli il matrimonio è valido ma il ministro incorre in sanzioni.
Ministro → qualificato da chiesa ma anche veste di pubblico ufficiale
Nell’atto si possono inserire le dichiarazioni dei coniugi, scelta del regime patrimoniale o riconoscimento figli naturali → nullità della trascrizione = inefficacia delle convenzioni stabilite
La trascrizione tempestiva
Entro 5 giorni il parroco trasmette il secondo originale richiedendo la trascrizione → detta tempestiva
L’atto non trasmesso viene sostituito da sentenza del tribunale che accerta. L’ufficiale accerta le avvenute formalità ed esegue la trascrizione entro 24 ore dando notizia al parroco → il matrimonio acquista gli effetti civili dalla celebrazione per efficacia retroattiva.
Gli impedimenti alla trascrizione
3 casi di intrascrivibilità:
– precedente vincolo con terzi
– precedente vincolo tra stessi sposi, ambedue coniugati
– interdizione di una delle parti
La corte ha aggiunto:
– incapacità naturale
– minore età
Se l’azione di nullità o annullamento non può più essere proposta si ha trascrizione
Non trascrivibilità:
matrimonio tra minori senza autorizzazione per gravi motivi, impugnabili da chi me ha interesse entro 1 anno dal raggiungimento della maggiore età altrimenti trascrivibile
matrimonio contratto da interdetto, la trascrizione deve essere sospesa → azione di nullità inefficace se i coniugi hanno coabitato per almeno 1 anno
matrimonio contratto con esistenza di altri vincoli → non si avrà trascrizione perchè l’azione di nullità non ha prescrizione
matrimonio contratto da persone con condanna di omicidio sul coniuge dell’altro. Prescrizione annullamento di 10 anni poi si può avere trascrizione tardiva
matrimonio contratto tra affini in linea retta → 10 anni di prescrizione poi trascrizione tardiva
matrimonio contratto tra persone con vincolo di parentela, trascrizione impedita
Le forme speciali di celebrazione
Se non contemplato da accordo 1984 le forme speciali di celebrazione non possono essere trascritte
Il matrimonio contratto al di fuori del territorio nazionale
Accordo 1984 solo per matrimoni canonici in Italia. Matrimonio canonico celebrato da cittadini italiani all’estero è efficace anche per Italia se il luogo attribuisce effetti civili ma si tratta di matrimonio civile celebrato all’estero.
Lo straniero che si sposa in Italia presenta all’ufficiale dello stato civile un nulla osta del proprio paese
Trascrizione tardiva
Dopo 5 giorni si ha trascrizione tardiva, necessità di volontà delle parti → accordo: i due contraenti possono chiederla → consenso espresso o tacito ma non presunto → formale richiesta + originale matrimonio e le parti devono avere conservato ininterrottamente lo stato libero. Si possono attribuire anche effetti civili a matrimoni celebrati inizialmente con sola intenzione confessionale
Richiesta di trascrizione dopo la morte di uno dei coniugi
Inefficace la dichiarazione al momento del matrimonio per futura trascrizione, la morte dopo inoltro di richiesta non è ostativa alla trascrizione ma se la mancata opposizione è riconducibile al decesso la trascrizione non è fattibile. Questa disciplina si applica anche ai matrimoni prima della legge ma non ancora trascritti.
La tutela dei diritti legittimamente acquisiti da terzi
Trascrizione tardiva da effettuare senza pregiudizio dei diritti dei terzi quali eredi del coniuge defunto. Rileva in materia patrimoniale, comunione dei beni non può essere opposta a terzo che ha acquisito diritti da uno dei due coniugi su beni della comunione.