Il Fondo edifici di culto
Il Fondo edifici di culto, sorto dopo gli Accordi del 1984, è disciplinato dalla legge 222/1985.
Esso è dotato di personalità giuridica, non è un ente ecclesiastico ma un ente pubblico strumentale, un organismo cioè che non fa parte dell’amministrazione dello Stato ma che ha una gestione patrimoniale autonoma.
I proventi del patrimonio del Fondo sono impiegati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti ad esso, e per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. L’impiego di tali proventi è disposto dal Fondo di concerto col Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro dell’interno nomina il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte anche membri ecclesiastici designati dalla CEI, che appronta il bilancio preventivo e consuntivo, che il Parlamento deve poi approvare.
Aspetti fiscali. L’ente ecclesiastico imprenditore e gli enti senza scopo di lucro. Nuove prospettive
Uno degli scopi principali del riconoscimento e della qualifica di ecclesiastici degli enti è quello di assicurare ad essi agevolazioni tributarie, differenziandoli così dalle altre persone giuridiche. Il punto è ora di individuare in cosa tali agevolazioni concretamente consistano.
Il finanziamento delle confessioni religiose avviene in due modi: quello della “destinazione di una quota pari all’8/1000 del gettito Irpef”; o quello delle “offerte libere, incentivate con la previsione della deducibilità dall’imponibile Irpef”.
L’Accordo del 1984 stabilisce il principio secondo cui: “agli effetti tributari gli enti aventi fine di religione o di culto e le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato riguardanti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
Più in particolare, il Testo Unico delle imposte dirette prevede delle deduzioni fiscali per le elargizioni a favore dello Stato di persone fisiche o giuridiche che svolgono, senza scopo di lucro, attività di ricerca in campo artistico o culturale, per la manutenzione o il restauro degli enti, stabilisce la deducibilità delle elargizioni a favore di persone giuridiche che perseguono finalità anche di culto e include tra gli oneri deducibili le spese per la manutenzione ed il restauro dei beni di interesse storico e artistico, e gli oneri relativi al lavoro prestato dai loro membri nelle attività commerciali svolte dall’ente.
Quanto all’IVA, sono previste esenzioni dall’obbligo dell’imposta per varie attività riguardanti gli enti ospedalieri e le attività didattiche.
Inoltre è prevista l’esenzione per gli edifici di culto e annessi dall’INVIM decennale, imposta ridotta del 50% per gli immobili appartenenti agli enti religiosi. Sono esentati dall’INVIM anche gli enti religiosi che abbiano acquistato un immobile.
La legge 222/1985 stabilisce che “gli edifici di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione, neanche per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall’erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine d’intesa tra l’autorità ecclesiastica e l’autorità civile erogante, previa restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo”.
Recentemente il legislatore ha mostrato una particolare attenzione verso le agevolazioni fiscali per gli enti “non profit”, tra cui vanno inclusi gli enti di volontariato. Se nei loro confronti le agevolazioni tributarie sono giustificate dal fatto che svolgono un’attività gratuita, diverso è il problema dell’ente ecclesiastico imprenditore.
La Cassazione ha stabilito che: “un istituto d’istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando operi secondo un criterio economico, perseguendo cioè il tendenziale pareggio tra costi e ricavi. L’ente ecclesiastico, nello svolgere attività imprenditoriali, infatti, non perde la propria identità giuridica, solo non può usufruire di agevolazioni fiscali. In quanto imprenditore, l’ente sarà sottoposto al regime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento e il lavoro.
Nel caso in cui gli enti rientrino tra quelli non profit, saranno sottoposti alla relativa disciplina. La normativa sulle ONLUS stabilisce che gli enti appartenenti a questa categoria devono avere un esclusivo fine solidaristico. L’esempio più importante è costituito dalle Ipab.
Il carattere comune agli enti ecclesiastici e a quelli non profit è l’esclusione del lucro soggettivo.