Il fenomeno religioso si presenta come pluri-dimensionale, nel senso che lascia scorgere, accanto a soggetti individuali anche soggetti meta-individuali o gruppi. Gli interessi religiosi non sono una categoria univoca, bensì presentano “vari e differenziati livelli di coesione e strutturazione2.

Anche per questi soggetti collettivi si pongono problemi di libertà.

L’organizzazione sta ad indicare quell’insieme di mezzi, strumenti, costituiti da oggetti, strutture, persone, i quali, debitamente gestiti e coordinati, conesentono al gruppo di perseguire le sue finalità. L’associazione in tanto è libera veramente, in quanto detta da sé, ossia autonomamente, le regole che guidano l’organizzazione.

Vengono dunque in rilievo anche esigenze di libertà per così dire strumentali, riguardanti cioè non tanto attività rivolte al perseguimento diretto dei fini, quanto piuttosto attività rivolte al funzionamento dell’organizzazione del gruppo.

Cominciamo con l’occuparci delle libertà per così dire finali. Di libertà di associazione si può parlare in una duplice prospettiva, e cioè come garanzia per il gruppo di non dover sottostare a regolamentazioni di terzi, di non essere cioè eterodiretti, e come libertà di svolgere le attività liberamente scelte. Esaminiamo queste due diverse prospettive.

Carattere particolare della libertà d’azione garantita dalla Costituzione alle associazioni sta nell’assicurazione che il fine associativo può essere perseguito con le modalità e le intenzioni riconducibili esclusivamente alla volontà degli associati, senza cioè che alle modalità di perseguimento del fine così come volute dagli associati possa sovrapporsi la determinazione di tali modalità da parte di altri soggetti.

In base ai principi in materia di libertà associativa, un gruppo può perseguire una finalità religiosa riconducibile al messaggio cristiano-cattolico anche se, nelle modalità di realizzazione, si pone in aperto contrasto con l’autorità confessionale, oppure, anche senza porsi in contrasto, intende mantenersi autonomo rispetto ai controlli dell’autorità confessionale.

I rapporti di gerarchia e di subordinazione che sono stabiliti da un ordinamento confessionale sono irrilevanti per quel che riguarda la condizione giuridica delle associazioni con finalità di religione.

Il gruppo perciò ha bisogno di libertà innanzitutto come possibilità di compiere le attività consistenti nella erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui hanno bisogno i suoi membri per la loro scelta di autorealizzazione e, conseguentemente, come possibilità di disporre delle risorse necessarie per provvedere efficacemente a tale erogazioni di servizi.

Le attività da garantire sono allora, in sostanza, quelle che vengono garantite ai singoli, con i limiti che anche a quelle vengono posti, e cioè: a) liceità delle azioni; b) attività a doppia valenza.

a)      Liceità delle azioni.

b)      Attività a doppia valenza. Vengono alla luce attività dalla doppia valenza, attività cioè che il gruppo religioso considera espressione del suo agire simbolico e che invece lo Stato considera sotto una luce diversa, sottoponendone lo svolgimento a condizioni e requisiti che, se non osservati, comportano sanzioni a carico degli agenti.

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