Quando invece la tecnica giuridica è usata in funzione interventista, ciò avviene per ricollegare ad un certo fenomeno una disciplina, una tutela la cui particolarità è giustificata proprio da quella qualifica, ed è pertanto limitata a quel fenomeno, mentre non dev’essere utilizzata per fenomeni che non godono di quella qualifica. Si configura un interesse della collettività a non conferire risorse pubbliche o poteri giuridici particolari, a non caricarsi cioè di un sacrificio, se non a favore dei soggetti che lo meritano.

L’identificazione avviene, da parte della pubblica autorità, o caso per caso sulla base di criteri empirici, oppure sulla base del riconoscimento di personalità giuridica.

Si ha il primo caso quando ai fini della determinazione dell’imponibile IVA delle associazioni non aventi ad oggetto principale l’esercizio di attività commerciale, e dell’imponibile IRPEG degli enti non commerciali, le rispettiva leggi considerano fatte nell’esercizio di imprese e nell’esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, “ad eccezione di quelle effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”.

Ricorre il secondo caso a proposito degli “istituti di culti diversi dalla religione cattolica”. Per tali istituti l’ordinamento ha voluto precostituire un riconoscimento di personalità giuridica che si differenzia da quello di carattere generale soprattutto perché comporta uno specifico trattamento di favore. Ogni volta che sia stabilita una agevolazione tributaria a favore di enti che perseguono fini di istruzione e di beneficenza questa agevolazione si estende anche agli organismi in quanto perseguono un fine di religione o di culto.

La identificazione del soggetto beneficiario degli interventi statuali è dunque un procedimento affidato all’autorità amministrativa, caratterizzato quindi inevitabilmente da una certa dose di discrezionalità.

Sul giudizio dell’autorità amministrativa potrebbe invero pesare la reazione comune dell’opinione pubblica contro i nuovi movimenti religiosi, i quali

a) svolgono pratiche di culto inconsuete e caratterizzate da modalità di svolgimento estranee a quelle cui il senso comune è abituato;

b) svolgono attività di proselitismo in forme molto dinamiche ed aggressive;

c) nell’uno e nell’altro caso tengono comportamenti che talvolta configurano fattispecie aventi la connotazione della illiceità;

d) propugnano atteggiamenti e valutazioni e stili di vita lontani da, o fortemente critici nei confronti, dei valori etici dominanti nella società.

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