Il divieto di restrizioni quantitative alle esportazioni e importazioni e di misure equivalenti trova una deroga nell’ex art. 30 (oggi art 36) che giustifica l’adozione di provvedimenti restrittivi qualora ricorrano motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute di persone e animali, preservazione di vegetali, tutela del patrimonio artistico e culturale, tutela della proprietà industriale e commerciale.
L’art. 30 ha sollevato parecchie questioni interpretative, In primo luogo sembrerebbe crearsi una sovrapposizione tra i motivi di deroga di cui all’art. 30 e le esigenze imperative contemplate in deroga al mutuo riconoscimento. A tale proposito c’è però da dire che essi hanno una diversa sfera di applicazione: le esigenze imperative infatti possono essere invocate solo per misure applicate indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati mentre i motivi di cui all’art. 30 sono invece applicabili anche ad una misura che riguardi solo le importazioni Inoltre le esigenze imperative possono riferirsi anche a motivi non compresi nell’art. 30.
La sovrapposizione può quindi operare solo su una misura applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e alle importazioni, giustificata da un motivo (es. salute pubblica) contemplato sia dall’art. 30 che dalle esigenze imperative. Se ciò si verifica la Corte ha stabilito che la deroga va valutata solo sulla base dell’art. 30 senza stabilire se quel motivo possa costituire anche esigenza imperativa.
La Corte ha poi avallato una interpretazione restrittiva dell’art. 30, nel senso che esso può consentire deroghe solo agli obblighi stabiliti dagli artt. 28 e 29 e quindi non può giustificare deroghe al divieto di dazi doganali e misure equivalenti ai dazi. L’art. 30 inoltre giustifica deroghe solo per i motivi da esso tassativamente contemplati e quindi è riferibile ai soli provvedimenti di natura non economica. La portata restrittiva dell’interpretazione dell’art. 30 risulta anche dal fatto che non è possibile effettuare restrizioni quantitative ed invocare l’art. 30 qualora sulla materia sia intervenuta una azione comunitaria di armonizzazione delle legislazioni nazionali perché in tal caso l’interesse meritevole di tutela sarebbe protetto dalla normativa comunitaria.
Inoltre la Corte ha stabilito un ulteriore limite all’art. 30 costituito dal rispetto del principio di proporzionalità e cioè dal fatto che gli stati possono porre restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci solo per ciò che è strettamente necessario per tutelare l’interesse protetto e sempre che tale scopo non sia perseguibile con misure meno restrittive per gli scambi intercomunitari.
Altre questioni interpretative si pongono per ciascun motivo enunciato dall’art. 30. Ad esempio per la moralità pubblica la corte ha stabilito che uno stato può porre il divieto di importare alcune merci ritenute oscene solo se nello stato non esiste un commercio interno lecito delle stesse merci. Nello stesso modo uno stato non può invocare motivi di tutela della salute di persone o animali o di preservazione di vegetali per vietare l’importazione di un prodotto che abbia un valore nutritivo minore di altri prodotti in commercio nello stato perché ciò non comporta un reale pericolo per la salute.
Altre questioni si pongono per la tutela della proprietà industriale e commerciale. Ad es. i diritti di brevetto e di marchio conferiscono ai titolari diritti esclusivi nell’ambito territoriale di pertinenza e quindi essi potrebbero pretendere che venga vietata nel loro stato l’importazione di prodotti aventi marchio identico o confondibile. In tal modo si avrebbe una restrizione quantitativa agli scambi che potrebbe essere giustificata ai sensi dell’art. 30. Per conciliare la regola della libera circolazione delle merci con la tutela della proprietà di beni immateriali la Corte ha stabilito che la deroga al divieto di restrizioni quantitative può essere ammessa qualora esistano due requisiti: la deroga deve avere lo scopo di proteggere l’oggetto specifico del diritto di proprietà e deve essere indispensabile a tale scopo.