Le norme del Trattato sull’unione doganale dispongono anche l’adozione di una tariffa doganale comune da applicarsi allo scambio di merci con gli stati terzi. I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti con regolamento del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
La disciplina vigente prevede regolamenti adottati dal Consiglio sulla tariffa doganale comune e sulla nomenclatura combinata. La nomenclatura combinata è un sistema di classificazione delle merci oggetto di scambio internazionale e comprende migliaia di voci contraddistinte da un codice numerico di 8 cifre (di cui le prime sei rappresentano il codice della merce e le ultime due eventuali sottovoci). Per ogni voce e sottovoce della nomenclatura sono determinati un dazio autonomo (la cui quota è definita autonomamente dall’ Unione) e un dazio convenzionale (la cui quota è determinata in base ad accordi internazionali che vincolano la comunità).
Nomenclatura e dazi possono essere adeguati sulla base di atti del Consiglio o della Commissione ai mutamenti della politica commerciale della UE. Per avere un quadro aggiornato di Nomenclatura e aliquote ogni anno il Consiglio adotta un regolamento. La comunità per esigenze di politica commerciale può stabilire preferenze tariffarie in favore di paesi in via di sviluppo e pertanto sono necessarie ulteriori suddivisioni di voci che si aggiungono alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Per integrare tutti gli atti in materia doganale ogni anno la Commissione pubblica una tariffa integrata della Comunità Europea (TARIC) ossia una comunicazione che si basa sulla N.C. ma riprende anche le aliquote dovute ai provvedimenti di politica commerciale visti sopra.
Il TARIC ovviamente non ha rilevanza di strumento giuridico in quanto non produce effetti giuridici propri ma rinvia a quelli prodotti dagli atti in essa incorporati. La tariffa doganale comune che si applica alle importazioni di merci dagli stati terzi perciò si compone della N.C. e delle tariffe contenute nel TARIC ma poiché il TARIC incorpora tutti i provvedimenti in materia si può dire che essa rappresenta integralmente la tariffa doganale comune.
Per quanto riguarda l’applicazione della tariffa doganale comune è stato approvato il Codice Doganale Comunitario. Esso in primo luogo definisce il territorio doganale di ogni stato membro (per l’Italia esso corrisponde a quello della repubblica ad eccezione di Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano). Il codice stabilisce poi i criteri per definire l’origine delle merci e per definire il loro valore in dogana. Per quanto riguarda l’origine delle merci si distingue :
a) merci provenienti da stati cui non si applica un regime tariffario preferenziale. Per queste merci la regola è che sono originarie di un paese le merci interamente prodotte in tale paese. Se le merci sono prodotte con il contributo di più stati si considerano originarie dello stato in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o la lavorazione sostanziale).
b) merci provenienti da paesi cui si applicano tariffe preferenziali. Qui si rinvia agli accordi presi dalla comunità con tali stati o se la tariffa è stata applicata unilateralmente dalla Ce tramite una procedura che prevede il parere del Comitato del Codice Doganale. Tale Comitato è istituito e disciplinato con norme contenute nel Codice Doganale Comunitario.
Per quanto riguarda il valore delle merci in dogana si tiene conto del prezzo effettivamente pagato per le merci aumentato delle spese di mediazione, trasporto, imballaggio e assicurazione. Nel caso in cui il valore non possa essere determinato sul prezzo effettivo sono previsti criteri sussidiari come il valore di merci similari o l’uso di criteri ragionevoli. Il codice doganale prevede poi un regime di franchigie per cui in alcune circostanze le merci sono esonerati dai dazi. Tale regime si giustifica allorchè la Comunità non abbia interesse ad applicare misure protettive alla propria economia o quando ciò è stabilito da convenzioni internazionali di cui siano parte alcuni o tutti gli stati membri i (in tal caso la comunità è vincolata sul piano internazionale in sostituzione degli stati membri in quanto ha competenza esclusiva nella materia).
Tra le categorie di merci cui si applicano le franchigie citiamo i beni ad uso personale di persone fisiche che trasferiscono la residenza da uno stato terzo ad un paese membro, i beni personali importati per un matrimonio o oggetto di successione. Per quanto riguarda i beni di carattere scientifico o culturale è posto un doppio regime: alcuni sono in franchigia indipendentemente dalla loro destinazione, altri solo se destinati a istituti di pubblica utilità.