Se non c’è armonizzazione la compensazione negli stati membri trova il limite nelle regole della concorrenza e del funzionamento del mercato. La valutazione sulla compatibilità comunitaria della compensazione può seguire 2 percorsi logico giuridici diversi ma che interferiscono: il primo ordine di valutazione si riferisce all’assolvimento di parametri per stabilire se il finanziamento pubblico non sia aiuto di stato ma ciò è poco praticabile perchè nella maggior parte dei casi manca un’impresa standard di riferimento. Nel secondo ordine di valutazione se mancano le condizioni della sentenza Altmark la commissione considera che la misura del finanziamento proposta dallo stato rientra nella nozione di aiuto di stato ma può poi comunque esser dichiarato compatibile al diritto europeo il finanziamento applicando l’86 par 2 come deroga al divieto degli aiuti di stato. In generale la situazione è farraginosa e per Caggiano sarebbe necessario rivederla specie il 4 punto della sentenza altmark. In delle decisioni successive si evince sempre di più come in realtà l’86 par 2 è quasi sempre applicato come deroga al divieto di aiuti di stato piuttosto che come esenzione alla procedura di aiuti di stato.