Questa istituzione ha sede a Lussemburgo ed è un organo di individui, nel senso che i suoi membri non rappresentano i rispetti Stati di appartenenza e dunque non ne ricevono istruzioni.
La Corte di giustizia dell’Unione è l’istituzione (ai sensi dell’art. 13) a cui è attribuito il controllo giurisdizionale:
sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati;
sull’interpretazione del diritto comunitario.
Essa comprende la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali specializzati (art. 19 TUE).
La sua composizione prevede un giudice per Stato membro ed è assistita da 8 avvocati generali, il cui numero può aumentare su richiesta della Corte di giustizia con deliberazione unanime del Consiglio (può essere portato ad 11).
Sia i giudici che gli avvocati sono nominati di comune accordo dagli Stati membri.
Il Presidente della Corte viene eletto tra i giudici per 3 anni. Egli dirige l’attività della Corte, presiede le udienze plenarie, designa il giudice relatore per ogni causa ed esercita tutte le competenze che il regolamento di procedura gli attribuisce. Di rilievo è la competenza in materia di provvedimenti cautelari e di urgenza, nonché di sospensione dell’esecuzione delle sentenze.
L’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente conclusioni scritte e motivate nelle cause trattate dinanzi alla Corte. Tali conclusioni non riguardano tutte le cause, ma solo quelle che lo richiedono rispetto allo Statuto della Corte. A sua volta, lo Statuto precisa che la Corte potrà escludere le conclusioni dell’avvocato generale, quando la causa non presenti nuovi punti di diritto. Il ruolo dell’avvocato generale è di amicus curiae, non di difensore di una parte.
La Corte può sedere:
– nella sua composizione plenaria, il c. d. gran plenum;
– nella composizione di piccolo plenum, denominato “grande sezione” (13 giudici);
– in sezioni di 5 o di 3 giudici.
Per una maggiore flessibilità nel sistema, è consentita la rimessione alle sezioni in ogni caso (salvo che la grande sezione non sia espressamente richiesta).
I casi di ricorso alla plenaria sono limitati alle cause promosse:
contro il Mediatore per mancanza delle condizioni necessarie o colpa grave;
contro i membri della Commissione per violazione degli obblighi connessi all’esercizio delle loro funzioni;
contro i membri della Corte dei Conti per mancanza dei requisiti previsti o violazione degli obblighi;
per l’importanza eccezionale del giudizio.
L’attribuzione della causa alla plenaria dipende solo dall’importanza giuridica.
La Corte può deliberare validamente solo in numero dispari. Pertanto, quando è riunita in sezioni le deliberazioni sono valide solo in presenza di 3 o 5 giudici; in grande sezione e composizione plenaria, rispettivamente, di 9 e 15 giudici.
La Corte di giustizia nomina per un periodo di 6 anni il Cancelliere che si occupa della tenuta delle cause, della ricezione degli atti e dei documenti ad esser relativi e provvede all’amministrazione e alla gestione finanziaria della Corte, sotto la responsabilità del Presidente. Anche il suo mandato può essere rinnovato.
L’Atto unico ha previsto che il Consiglio potesse con decisione unanime affiancare alla Corte un altro organo giurisdizionale. Tale previsione, come abbiamo già visto, ha trovato attuazione in una decisione del 1988 con cui è stato istituito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Le modifiche apportate del trattato di Maastricht hanno inciso sulla collocazione del nuovo organo nell’ambito del sistema istituzionale comunitario.
Infatti, pur non essendo una delle istituzioni comunitarie menzionate dall’art. 7 del trattato, il Tribunale è divenuto parte integrante dell’apparato giurisdizionale comunitario.
Il Trattato di Nizza ha completato questo percorso riconoscendo formalmente il ruolo di giurisdizione autonoma attribuito al Tribunale. In particolare, ai sensi dell’art. 19 TUE il Tribunale è compreso nella Corte di giustizia dell’Unione.
Esso è composto da almeno un giudice per Stato membro, con requisiti analoghi a quelli dei membri della Corte e con le stesse modalità. Anch’esso ha sede a Lussemburgo.
Diversamente dalla Corte, il Tribunale non viene sistematicamente assistito dall’avvocato generale, il quale viene nominato solo quando il Tribunale siede in plenaria o allorché lo esigono le difficoltà in diritto ovvero la complessità in fatto della causa.
La competenza del Tribunale, limitata in un primo momento al contenzioso del personale e ai ricorsi individuali in materia di concorrenza, è stata estesa a tutti i ricorsi diretti proposti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Il trattato di Nizza interviene sulla distinzione delle competenze tra Corte e Tribunale.
Comunque lo Statuto può:
riservare alla Corte la cognizione di alcuni ricorsi all’interno delle materie attribuite al Tribunale;
estendere la competenza del Tribunale ad altre categorie di ricorsi dalle quali è al momento escluso.
Il testo attuale dello Statuto mantiene il sistema previgente, escludendo la competenza del Tribunale per i ricorsi presentati da Stati ed istituzioni. In sede di modifica dello Statuto potrà essere meglio precisata la portata delle nuove disposizioni.
Inoltre, al Tribunale può essere attribuita la competenza a conoscere di questioni pregiudiziali, sia pure in materie specifiche indicate nello statuto: in questi casi il Tribunale potrà anche decidere di rinviare la decisione alla Corte, qualora ravvisi la necessità di una decisione di principio tale da poter compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario.
È inoltre, previsto che la sentenza del tribunale possa essere sottoposta a riesame dinanzi la Corte di Giustizia, solo eccezionalmente e se sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. L’iniziativa è affidata all’avvocato generale.
Nell’ambito dei ricorsi diretti, le sentenze del tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte solo per motivi di diritto. L’impugnazione spetta, oltre che alla parte soccombente, agli Stati membri e alle istituzioni (anche quando non abbiano partecipato al giudizio di primo grado).
Il Consiglio ha introdotto una modifica significativa, sancendo la possibilità che il Tribunale decida anche con giudice unico. La sezione dinanzi alla quale la causa pende può all’unanimità assegnarla ad un giudice unico, salvo opposizione di uno Stato membro o di un’istituzione comunitaria. È esclusa l’assegnazione ad un giudice unico quando la causa solleva questioni di legittimità di un atto a portata generale.
Il Trattato di Nizza ha attribuito al Consiglio la facoltà di istituire “camere giurisdizionali”, denominate “tribunali specializzati” dal Trattato di Lisbona, competenti a conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi in materie specifiche.
Il Trattato di Lisbona ha modificato anche in modo significativo la procedura per l’istituzione di nuovi tribunali specializzati, attribuendo un maggiore potere al Parlamento europeo che viene così ad assumere un ruolo paritario rispetto al Consiglio.
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di 7 giudici, nominati per un periodo di 6 anni, rinnovabile. Normalmente si riunisce in sezioni composte di 3 giudici, ma in alcuni casi sono previsti i casi della seduta plenaria, delle sezioni di 5 giudici e del giudice unico.
Le decisioni assunte da questi tribunali possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per soli motivi di diritto; eccezionalmente, la sentenza del Tribunale in grado di appello può essere oggetto di riesame dinanzi la Corte di giustizia, ove sussistano gravi rischi per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.