Corte e tribunale hanno riconosciuto che l’attività sportiva è disciplinata dalle regole della concorrenza se essa è qualificabile come attività economica.
Prima della realizzazione della libera circolazione dei capitali la corte non aveva escluso che anche i trasferimenti internazionali di capitali da parte di istituti bancari potessero rappresentare servizio di interesse economico generale se affidati a pubblica amministrazione. La corte ha poi indagato nel caso del risparmio postale relativamente agli interessi pagati su libretti postali e buoni fruttiferi postali della cassa depositi e prestiti ente controllato dallo stato italiano, finendo però col notare che non c’era un diritto esclusivo di collocamento.