Competenze esclusive e concorrenti e parallele dell’Unione Europea
L’art 2 TFUE ripartisce le competenze dell’Unione in diverse categorie, individuate in funzione del rapporto esistente tra tali competenze e quelle degli Stati membri. Né emerge che accanto a competenze cosiddette esclusive, perché il loro esercizio spetta solo alle sole istituzioni dell’Unione, vi sono altre competenze il cui trasferimento a quest’ultima non ha fatto venir immediatamente o interamente meno la corrispondente competenza degli Stati membri. <Quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione>. Il carattere esclusivo di un competenza trasferita all’Unione comporta appunto che solo questa può agire in quella determinata materia e che gli Stati membri non sono più legittimati a farlo.
In <materia di esclusiva competenza della Comunità> provvedimenti degli Stati membri <sono ammissibili..solo se specificatamente autorizzati dalla Comunità>. Tale autorizzazione può rendersi necessaria laddove le istituzioni non abbiano ancora esercitato la loro competenza esclusiva, per evitare che la corrispondente impossibilità degli Stati di agire determini un vuoto normativo nel settore di cui si tratta.
Al di fuori dell’ipotesi di un’attribuzione in via esclusiva, l’esistenza di una competenza delle istituzioni non fa venire meno invece le corrispondenti competenze degli Stati membri. Ovviamente nel momento in cui le istituzioni abbiano fatto uso della loro, gli Stati membri saranno tenuti a rispettare ed applicare gli atti che ne saranno derivati. Ma gli Stati non per questo risulteranno spogliati della loro competenza: essi saranno comunque liberi di agire o di legiferare in quella determinata materia, a condizione che la loro condotta o le misure da loro prese non siano contrarie agli obblighi imposti dall’Unione.
Si può parlare di competenza simmetrica quando le due sfere di competenza non siano destinata in linea di principio ad interferire tra loro sul piano formale. In tal caso, l’azione dell’Unione si prospetta come <parallela> a quella degli Stati, le due azioni dovranno integrarsi sulla base di un obbligo di coordinamento finalizzato a <garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell’Unione>. In altri termini , come specifica espressamente il TFUE <l’Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro>
Diversamente accade quando la competenza non esclusiva dell’Unione è destinata ad intervenire, attraverso gli atti delle istituzioni, nello spazio normativo proprio degli Stati membri. Qui la competenza degli Stati è <concorrente> con quella dell’Unione. In un settore per il quale i Trattati prevedano una competenza di questo tipo, <l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore>. Solo che la competenza degli Stati potrà essere esercitata solo <nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria>.
La loro competenza incontra un limite nel fatto che laddove l’Unione abbia agito, un’azione statale diventa <ammissibile solo in quanto non pregiudichi l’uniforme applicazione..delle norme dell’Unione>. Gli Stati non potranno non rispettare quello standard minimo, ma saranno liberi di <mantenere o di prendere misure di protezione più rigorose> di quelle adottate dell’Unione. La libertà di cui godranno gli Stati nell’esercizi della loro competenza dipenderà dalla portata della regolamentazione che le istituzioni decideranno di dare, a livello di Unione europea ad un data materia.
Quando la competenza attribuita all’Unione è in via esclusiva, un’azione degli Stati membri è da considerarsi illecita, indipendentemente dalla sua compatibilità o meno con quanto previsto dal diritto dell’Unione: in tali ambiti gli Stati possono agire solo se autorizzati dalle istituzioni o per dare attuazione agli atti di queste. Al contrario, nel caso delle competenze concorrenti l’erosione di fatto della competenza degli Stati membri provocata dall’esercizio della corrispondente competenza delle istituzioni è un processo in astratto reversibile, nel senso che gli Stati potrebbero ricominciare ad esercitare liberamente la loro dal momento e nella misura in cui l’Unione decidesse di esercitare la propria; <gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria>. Il fatto che una competenza torni o sia rimasta nelle mani degli Stati membri non significa peraltro che questi siano liberi di esercitarla in piena discrezionalità. Anche l’esercizio di competenze <esclusive> degli Stati membri sono condizionate dal diritto dell’Unione, nella misura in cui quell’esercizio incida sul corretto funzionamento di tale diritto.
La classificazione delle competenze dell’Unione Europea
Il TFUE non si limita a identificare diverse categorie di competenza dell’Unione in relazione al rapporto di queste con le corrispondenti competenze degli Stati; in alcuni articoli esso enumera le competenze dell’Unione, ripartendole in ciascuna di quelle categorie.
Settori nei quali una gestione da parte delle sole istituzioni appaia intrinsecamente connaturata agli obiettivi da perseguire, al punto che un’azione autonoma degli Stati membri comprometterebbe di per sé la realizzazione di quegli obiettivi; ad una situazione del genere corrispondono i settori elencati nell’art 3 del TFUE. Ad esempio la politica monetaria, poiché al centro di essa vi è ormai la moneta unica, il permanere di una competenza degli Stati membri sarebbe in contraddizione con l’esistenza di questa e priverebbe di efficacia la gestione della moneta.
Altrettanto per l’unione doganale, dato che dopo l’instaurazione della tariffa doganale comune l’adozione dei provvedimenti necessari alla sua gestione non possono più essere che il frutto di decisioni delle istituzioni dell’Unione. Anche in settori quali regole di concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno, la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, e la politica commerciale comune, considerati nell’art 3 settori di competenza esclusiva dell’Unione.
Per quanto riguarda la politica commerciale comune la Corta, in passato, ha affermato <l’impossibilità di una coesistenza di competenze parallele> dei singoli Stati membri, perché riconoscere una tale competenza significherebbe ammettere che gli Stati possono assumere, nei rapporti con i paesi terzi, atteggiamenti divergenti dall’orientamento generale della Comunità, falsando il gioco istituzionale, risultando scossa la buona fede della Comunità.
Ugualmente l’art 3 sancisce una competenza esclusiva dell’Unione: <per la conclusione di accordi internazionali essa è necessaria per consentir ledi esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata>. Non si può più riconoscere agli Stati membri <il potere di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano (o possono incidere) se dette norme>.
Venendo invece alle competenze non esclusive, esse sono ripartite anche dal TFUE in due diverse categorie.
Quelle cosiddette parallele, perché il loro esercizio da parte dell’Unione non preclude agli Stati di esercitare la loro, sono raggruppate nell’art 6 il quale elenca i settori in cui l’Unione ha <competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri>. Le azioni svolte dall’Unione hanno un carattere di mero coordinamento ovvero si completano o rafforzano reciprocamente con quelle degli Stati membri, senza che gli atti adottati delle istituzioni possano comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, o che la competenza dell’Unione si sostituisca alle competenze degli Stati.
Tutte le restanti competenze rientrano nella categoria delle competenze concorrenti. Secondo l’art 4 TFUE <l’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i Trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6>.