Riguardo ai servizi alla persona essi saranno definiti servizi di interesse economico generale quando uno stato decida che certe attività debbano esser in ogni caso assicurate al cittadino/utente anche con interventi fuori dal mercato e con una certa compensazione tramite finanziamento pubblico. Resteranno fuori dall’applicazione delle regole della concorrenza i servizi erogati gratuitamente dallo stato nell’ambito della sua funzione/missione politica.
Alloggi. Essi per la decisione 2005/842/CE non rientrano tra i settori in cui è possibile l’affidamento di servizi d’interesse economico generale. Tuttavia nella decisione Guarantee in favour of the Housing Financing Agency sulle politiche abitative del governo irlandese la commissione ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento di un servizio di interesse economico generale nel settore degli alloggi sociali in quanto i soggetti beneficiari dei programmi di alloggio sociale sono in grado di ottenere case con affitti più bassi quindi a condizioni più sostenibile e ciò porta che la disposizione di alloggi sociali a rientrare nell’86 par 2.