Si possono individuare due grandi tipi di normativa ambientale:
- Normativa ambientale di carattere trasversale: si fa riferimento alle normative che mirano a tutelare l’ambiente in senso globale;
- Normativa ambientale di carattere settoriale: prendono in considerazione singole matrici ambientali (acqua, aria, etc.) o singole problematiche (rifiuti)
 Entrambi i tipi confluiscono poi in un’unica struttura così composta:
- 1.     Principi: ci sono uno o due articoli che enunciano le ragioni per cui il legislatore ha pensato di intervenire e indicano qual è l’obiettivo di base di quella normativa (a volte è anche abbastanza scontato: basta leggere l’art 73 del d.lgs. 152/2006). Oltre alle finalità si trova indicato anche il campo di applicazione della norma.
- 2.     Organizzazione: individua e suddivide le autorità amministrative competenti centrali o, in molti casi, periferiche (la P.A. ha un ruolo fondamentale nell’applicazione della normativa ambientale). Riguardano le competenze autorizzato rie (VIA, VAS, etc.), ma anche di controllo.
- 3.     Attività : detta gli obblighi, i divieti e le regole che devono essere seguite nello svolgimento dell’attività oggetto di quella normativa.
- 4.     Sanzioni: puniscono l’inosservanza di determinati obblighi; il più delle volte la sanzione prescinde dal danno eventualmente arrecato.
- 5.     Disposizioni finanziarie: indicano dove andare a reperire i fondi per l’attuazione di quelle normative.
- 6.     Diposizioni transitorie e finali: sono importanti per due motivi, perché contengono le abrogazioni (a volte con effetti comici: il d.lgs. 152/2006 abroga disposizioni già abrogate; disposizioni finali) e perché il più delle volte le normative ambientali intervengono in settori non regolamentati o regolamentati da norma diverse: sarebbe impensabile di dover applicarle subito (disposizioni transitorie).
 Questa è la struttura-base della normativa; ci sono poi anche gli allegati tecnici (per esempio le tabelle delle sostanze inquinanti) che possono essere modificati con normative di rango secondario (regolamenti o decreti ministeriali), proprio per consentire un progresso normativo al passo con quello tecnologico-scientifico. Ci sono, infine, le normative secondarie di attuazione che operano, semplicemente, un rinvio.