Nei primi anni, in assenza di normative, si svilupparono 2 concezioni di ambiente: la concezione pluralista e la concezione unitaria.
La prima, nella concezione elaborata da Giannini nel 1973 (concezione tripartita), delinea il concetto di ambiente come una “sintesi verbale” di una nozione che assume diversi significati nelle normative settoriali concernenti:
- Tutela del paesaggio (di cui, tra l’atro, anche all’art. 9 Cost.): qui l’ambiente viene inteso come oggetto di un’attività culturale;
- Prevenzione e repressione dell’inquinamento: in questo caso, invece, l’ambiente è considerato come oggetto di un’attività sanitaria. L’attività qui considerata, oltre a portare dei vantaggi diretti all’ambiente, ne porta anche all’uomo, seppur indirettamente (salute);
- Governo del territorio: ambiente come attività urbanistica (tutte le disposizioni che regolamentano l’utilizzo del territorio: area edilizia, aree verdi, etc…).
Sempre nel campo delle concezioni pluraliste, Predieri (un pubblicista, Giannini, invece, era un costituzionalista) elaborò la concezione bipartita, che prendeva in esame 2 aree di funzioni omogenee: quelle della gestione sanitaria e della gestione urbanistica.
Per quanto riguarda le concezioni unitarie, queste derivano principalmente da delle ricostruzioni giurisprudenziali. La Cass. 5172/1979 interpreta il collegamento fra l’art. 32 Cost. e l’art. 2 Cost. non solo come diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come diritto ad un ambiente salubre. Risulta, quindi, evidente il nesso intercorrente fra tutela dell’ambiente e tutela della salute: si parla di ambiente come vero e proprio diritto soggettivo. La Corte Cost. 210/1987, poi, interpretando in maniera evolutiva gli artt. 9 e 32 Cost., perviene ad un concetto unitario di ambiente, sia in senso oggettivo (come bene giuridico) che in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona). La Corte Cost. 641/1987 rafforza l’idea affermando che l’ambiente è un bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna capace, però, isolatamente e separatamente, di essere oggetto di cura e di tutela.
La Corte Costituzionale, non avendo ovviamente a disposizione atti in cui si parlasse di ambiente, utilizzò gli articoli a sua disposizione; ricorse, addirittura, anche ad una direttiva CE del 1985 (sulla valutazione di impatto ambientale), non ancora attuata in Italia; in questa direttiva si consideravano gli effetti negativi che, per esempio, una nuova opera poteva creare nell’ambiente: ambiente, però, inteso sia come ambiente naturale che come ambiente costruito (per esempio, le emissioni del traffico che danneggiano monumenti di carattere archeologico e architettonico). La Corte fa leva, infine, anche sull’istituzione del nuovo Ministero dell’Ambiente: non è che le attività attribuite al neonato Ministero prima non esistessero, ma il fatto di individuare un nuovo centro di potere denotava, secondo la Corte, una rilevante importanza dell’ambiente, inteso come bene unitario.
Oltre alle ricostruzioni giurisprudenziali esistono anche delle elaborazioni dottrinali in materia di concezioni unitarie: Caravita compie una ricostruzione in prospettiva ecologica della nozione giuridica di “ambiente” e di “tutela dell’ambiente”. La prima viene vista come equilibrio ecologico, la seconda, di conseguenza, come tutela dell’equilibrio ecologico: espressione, quest’ultima, che evidenzia la necessità del coordinamento finalistico di una pluralità di azioni e di strumenti per il conseguimento di un risultato complessivo. Ci si accorge, allora, che non c’è più solo una visione antropocentrica, come in precedenza: ora, con la prospettiva ecologica, ci si lancia in una concezione più larga, ora anche la tutela dell’ambiente riguarda lo stesso in quanto tale.
Vi sono, infine, anche alcuni riferimenti normativi ad avvalorare la concezione unitaria, ovvero la direttiva 85/337/CEE e la direttiva 96/61/CE. Particolarmente importante la prima, che valuta (V.I.A.) gli effetti diretti e indiretti di un progetto nei seguenti settori:
– Uomo, fauna, flora;
– Suolo, acqua, aria, clima e paesaggio;
– Beni immateriali e patrimonio autonomo;
– Interazioni fra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.