Le strutture dedicate alla nautica da diporto si distinguono in:
- Porti turistici: consistono nel complesso di strutture, amovibili inamovibili, realizzate per servire alla nautica da diporto
- Approdi turistici: costituiti dalla porzione di porti polifunzionali, aventi funzione turistica
- Punti d’ormeggio: aree demaniali marittime e specchi d’acqua dotati di strutture destinate all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto
Le concessioni per la realizzazione di porti e degli approdi turistici sono regolate dal d.p.r. 509/1997, mentre quelle per la realizzazione di punti d’ormeggio sono regolate dalla disciplina generale del demanio marittimo.
Il procedimento concessorio istituito dal d.p.r. 509/1997 si articola in diverse fasi:
- Fase introduttiva: prevede la presentazione da parte dell’aspirante concessionario di una domanda indirizzata al capo del compartimento marittimo con contestuale comunicazione al comune
- Fase pubblicitaria: consiste nella pubblicazione della domanda mediante affissione all’albo del comune ed inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia
- Fase istruttoria: concernente l’esame del progetto preliminare da parte di una conferenza di servizi promossa dal sindaco, cui partecipano: regione, comune, circoscrizione doganale, amministrazione marittima, ufficio del genio civile opere marittime, ufficio del territorio dell’amministrazione delle finanze, altre amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici
- Fase di approvazione del progetto definitivo: avviene mediante conferenza di servizi oppure mediante accordo di programma
- Â Fase conclusiva: consistente nel rilascio della concessione mediante atto pubblico