Revoca della concessione del demanio marittimo
La revoca della pronuncia con cui un atto amministrativo discrezionale è privato di effetti ex nunc, per una nuova valutazione di pubblici interessi operata dall’amministrazione.
La revoca della concessione deve esplicarsi tutte le volte che l’oggetto e il modo di esercizio previsti all’inizio del rapporto non corrispondano più al pubblico interesse; essa è dichiarata dalla stessa autorità che ha fatto la concessione, e non dà diritto a indennizzo.
Nel caso di revoca parziale si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione, dandone comunicazione all’autorità competente nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, l’amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. L’indennizzo non può comunque essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l’ammontare degli effettuati ammortamenti.
Se l’utilizzazione e è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Affidamento e sub ingresso
La concessione si fonda sulla personale considerazione del concessionario; pertanto, se questo intende affidare la gestione dell’attività oggetto della concessione ad altri soggetti, può farlo soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente.
È altresì necessaria l’autorizzazione per affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione. Si tratta di una forma tipizzata di sub concessione.
Il concessionario che intende invece sostituire altri nel godimento della concessione (subingresso), deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità concedente ed il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.
In caso di morte del concessionario, gli eredi si surrogano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro 6 mesi, sotto pena di decadenza. Se l’amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Il subingresso costituisce un fenomeno di successione particolare nella posizione giuridica del concessionario, malgrado la liberazione del concessionario cedente dalle obbligazioni nascenti a suo carico dal provvedimento concessorio.