L’istituto della limitazione della responsabilità dell’armatore è tradizionale alla navigazione marittima.

L‘art 275 cod nav stabilisce che la limitazione della responsabilità dell’armatore si riferisce a tutte le obbligazioni che vincolano l’armatore in occasione e per i bisogni di un viaggio e a quelle sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione delle obbligazioni derivanti da dolo o colpa grave dello stesso armatore.

Per viaggio deve intendersi la navigazione dal porto di partenza fino al porto di approdo, comprese le operazioni preparatorie, strumentali o complementari, anteriori alla partenza e successive all’approdo.

L’elemento patrimoniale, al quale si riferisce la limitazione, è costituito da una somma,  che rappresenta un patrimonio autonomo, pari:

1. al valore della nave : determinato con riferimento al momento in cui la limitazione è richiesta e comunque non oltre la fine del viaggio.

Se il valore della nave, al momento della richiesta, è inferiore a 1/5 del valore della nave all’inizio del viaggio, la somma limite è data da questo quinto.

Se invece il valore della nave al momento della richiesta è superiore ai 2/5, la somma limite è data da questi 2/5.

Pertanto, il valore effettivo della nave al momento della richiesta della limitazione costituisce la somma limite soltanto se non è inferiore al 20% né superiore al 40% del valore della nave all’inizio del viaggio, che viene indicato nella polizza di assicurazione come valore di stima. In mancanza, si fa ricorso al valore commerciale stabilito secondo le risultanze conseguenti agli accertamenti svolti dal registro di classificazione

2. all’ammontare lordo del nolo : per nolo si intende il corrispettivo del contratto di nolo o di trasporto di cose o persone, in relazione al viaggio al quale si riferisce la limitazione, integrato da alcune retribuzioni accessorie, come il cosiddetto diritto di cappa del capitano (mancia adatta al comandante dall’interessato al carico).

3. ad ogni altro provento del viaggio: fra i proventi del viaggio deve ritenersi compreso il compenso di soccorso

La limitazione è frutto dell’esercizio di un diritto potestativo dell’armatore, che si esperisce con ricorso all’autorità giudiziaria competente, la quale dichiara aperto il procedimento di limitazione con sentenza.

Natura della limitazione

È discusso se il sistema seguito dal codice della navigazione concreti:

  • una limitazione del debito: ha per effetto unicamente alla riduzione del corrispondente credito entro i limiti complessivi di una determinata somma dovuta dal debitore; ma di questa somma il debitore risponde con tutto il suo patrimonio a norma dell’art 2740 c.c.
  • una limitazione della responsabilità: circoscrivere, nel complesso del patrimonio del debitore, i beni sui quali i creditori possono soddisfarsi; tuttavia il diritto del creditore rimasto incapiente non si estingue e può essere fatto valere nei confronti di eventuali garanti, i quali hanno azione di regresso contro il debitore.

Sulla base di questi principi è da accogliere l’opinione secondo la quale il sistema attuato dal codice della navigazione concreta una limitazione della responsabilità e non del debito dell’armatore.

L’art 626 cod nav stabilisce che, dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di limitazione, i creditori non possono promuovere l’esecuzione forzata sui beni dell’armatore per le obbligazioni soggette alla limitazione.

L’armatore è inoltre tenuto a depositare nei termini di legge una somma limite, sulla quale concorrono i creditori soggetti a limitazione, secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione.

In tal modo si attua la separazione del patrimonio dell’armatore dalla somma limite, sulla quale esclusivamente si esplica la pretesa dei creditori.

Ciò dimostra che non si tratta di limitazione del debito perché, se così fosse, i creditori potrebbero esperire l’azione esecutiva su tutti i beni dell’armatore.

Disciplina internazionale

A livello internazionale esistono tre convenzioni, nessuna delle quali è stata ratificata dall’Italia:

  1. Convenzione sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di nave: Bruxelles, 1924
  2. Convenzione sulla limitazione di responsabilità dei proprietari di nave: Bruxelles, 1957
  3. Convenzione sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi: Londra 1976

La convenzione di Londra ha modificato in modo sostanziale l’istituto della limitazione.

Sotto il profilo oggettivo, il beneficio della limitazione è stato esteso:

  • al noleggiatore
  • al soccorritore
  • ad ogni persona dei cui atti costoro sono responsabili
  • assicuratore della responsabilità

Sotto il profilo oggettivo, i crediti nei confronti dei quali il beneficio è ammesso sono inferiori, non essendovi compresi quelli per compenso di soccorso o per contributo di avaria comune, oltre a quelli per inquinamento e danno nucleare.

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