Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto, pertanto l’assenza di forma scritta non pregiudica la validità del contratto, ma rende più difficile la prova del medesimo in giudizio (art 2725 c.c.).

La prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti inferiori a una certa stazza.

Il contratto di locazione di imbarcazioni e navi da diporto, invece, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. L’onere della forma scritta si riconnette alla rilevanza economico-sociale del rapporto e alla circostanza che la dichiarazione di armatore, in caso di esercizio da parte di un soggetto diverso dal proprietario, presuppone la consegna del titolo autentico che conferisce l’uso della nave.

Nella pratica la redazione del contratto di locazione di nave avviene mediante l’adozione di un formulario denominato Barecon 2001.

Manca nella disciplina del codice della navigazione la previsione di una pubblicità del contratto di locazione di nave.

Per la locazione di aeromobile, la Convenzione di Ginevra del 1948, dispone che l’iscrizione del contratto di locazione, di durata non inferiore a sei mesi, nel registro di immatricolazione costituisce condizione necessaria per il riconoscimento da parte degli altri Stati contraenti di tale diritto di utilizzazione dell’aeromobile.

Per consentire il riconoscimento all’estero dei contratti di locazione degli aeromobili italiani, il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale; la pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, evitando una doppia iscrizione.

Per il contratto di locazione di aeromobile il requisito della prova scritta non è richiesto per le locazioni di cui non è obbligatoria la pubblicità (quelle inferiori a sei mesi).

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