Il contratto del noleggio è autonomo rispetto al contratto di trasporto.
Il fatto del trasporto non risulta giuridicamente dedotto in contratto, sia perché il noleggiatore può servirsi dei viaggi per fini diversi dal trasporto, sia perché è il noleggiatore che si obbliga verso terzi nell’esecuzione di eventuali trasporti effettuati, assumendo la qualità di vettore.
Fra noleggiante noleggiatore corre soltanto l’obbligo del primo di compiere i viaggi, i quali rappresentano per il secondo un’utilità economicamente valutabile.
Il noleggio determina un fenomeno di scissione fra le due categorie di armatore e di vettore, come la locazione determina una scissione fenomeno di fra quelle di proprietario e di armatore.
La distinzione fra noleggio e trasporto è da rinvenire nel differente carattere del compimento del viaggio, che nel noleggio è finale, mentre nel trasporto è strumentale. Infatti:
- nel noleggio: l’obbligazione del noleggiante si esaurisce nel trasferimento della nave, la quale costituisce l’oggetto della prestazione
- nel trasporto: l’obbligazione principale del vettore è quella di trasferire persone o cose, compiendo viaggi, e la nave costituisce lo strumento di tale prestazione.
Altra parte della dottrina adotta invece una configurazione unitaria di due contratti, ritenendo di poter inquadrare il noleggio nell’ambito del trasporto. Essi avrebbero pertanto per oggetto una stessa operazione economica e una sostanziale identità di prestazione.