Si inquadrano nell’organizzazione indiretta dell’amministrazione marittima le corporazioni dei piloti, istituite con d.p.r. nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessitĂ  del servizio di pilotaggio.

Le corporazioni sono sottoposte alla vigilanza del comandante del porto, e sono qualificabili come imprese commerciali che hanno per oggetto un’attivitĂ  ausiliaria a quella di trasporto per acqua, a norma dell’art 2195 c.c.

La corporazione dei piloti ha personalitĂ  giuridica pubblica, e su di essa a larghi poteri di controllo all’autoritĂ  marittima.

Il servizio pubblico esercitato non è gestito dall’ente a titolo di concessione, ma iure proprio.

Le tariffe per la prestazione del servizio, sebbene debbano conformarsi ai criteri stabiliti dal ministro, costituiscono esplicazione della potestĂ  normativa dell’ente, e da tale natura deriva la loro inderogabilitĂ , sebbene modificabili con provvedimenti normativi di carattere generale.

I piloti sono membri della corporazione, alla quale accedono mediante pubblico concorso riservato a personale marittimo particolarmente qualificato, in seguito al quale sono provvisti di una licenza e iscritti in uno speciale registro. Tutti i membri sono legati alla corporazione da un rapporto organico e non da un rapporto di lavoro subordinato.

Organi della corporazione sono il capo pilota e il sottocapo pilota, che coadiuva il capo e lo sostituisce in caso di bisogno, e sono nominati dal capo del compartimento; altri organi sono i piloti singoli nel loro servizio di turno e il commissario straordinario, che può essere nominato dal Ministro dei Trasporti in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione.

La corporazione ha un proprio patrimonio, autonomo rispetto a quello dei singoli piloti, costituito:

  1.  dal diritto di uso delle navi
  2. dalla cauzione prestata dai piloti
  3. dai proventi del servizio di pilotaggio
  4. dal conferimento dell’attivitĂ  personale dei piloti
  5. dai contributi dello Stato

Le navi appartengono in comproprietĂ  ai piloti, che le concedono in uso alla corporazione. Quando il pilota cessa di essere membro della corporazione, il valore della sua quota di comproprietĂ  gli viene restituito.

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