La competenza per decidere nel giudizio d’impugnazione spetta al tribunale del luogo in cui il convenuto a residenza, domicilio o dimora.
Se gli attori sono terzi, convenuti sono ambedue i coniugi, come interessate alla stabilità del vincolo; se i giudizi invece sono intrapresi da un coniuge, convenuto è l’altro coniuge.
L’intervento del pubblico ministero è sempre richiesto a pena di nullità.
Nel corso del giudizio il tribunale può autorizzare i coniugi a vivere separatamente, valutando se sussista una situazione talmente grave da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La proposizione della domanda d’annullamento costituisce giusta causa d’allontanamento dalla casa familiare.
Un giudice italiano è investito del giudizio sull’invalidità del matrimonio nei seguenti casi:
- uno dei coniugi è cittadino italiano o risiede in Italia
- Il matrimonio è stato celebrato in Italia
- Il convenuto a domicilio o un rappresentante legittimato a stare in giudizio nel nostro paese
- Il giudizio riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la nostra legge
- I coniugi hanno convenzionalmente accettato la legge italiana.
Se un giudizio è pendente davanti al giudice straniero e c’è la probabilità che possa concludersi con provvedimento avente effetto in Italia, il giudice italiano deve sospendere il giudizio, che è iniziato successivamente davanti a lui, e attendere la definizione del procedimento straniero. Questo non succede quando il giudice straniero declina la propria giurisdizione, oppure il provvedimento straniero non ha efficacia nell’ordinamento italiano.
L’annullamento del matrimonio ottenuto all’estero ha efficacia in Italia se sussistono determinate condizioni:
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Il giudice straniero era competente secondo la legge italiana
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Sono state rispettate le disposizioni della legge straniera per quanto riguarda la chiamata in giudizio del convenuto, la costituzione in giudizio delle parti o la dichiarazione di contumacia.
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Sono stati rispettati i diritti della difesa
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La sentenza straniera è passata in giudicato
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La sentenza straniera non contrasta con una sentenza definitiva emessa da un giudice italiano oppure non sussiste in Italia un procedimento pendente, che è iniziato prima del giudizio straniero e ha lo stesso oggetto. La sentenza straniera non contrasta con i principi d’ordine pubblico.
Quando la sentenza straniera d’annullamento non può avere effetti in Italia, è comunque ammessa la richiesta di divorzio.