Concetto di famiglia e funzione del diritto che disciplina
La famiglia è un gruppo di persone legato da vincolo coniugale, di parentela, d’affinitĂ ; il diritto di famiglia quindi è quella parte di diritto privato che regola la vita all’interno della famiglia e tra famiglia e i terzi.
L’art 29 Cost. definisce la famiglia ” societĂ naturale fondata sul matrimonio “. Essa è una realtĂ che nasce dal bisogno spontaneo dell’uomo di creare una comunione d’affetti, dove sviluppare la propria personalitĂ e soddisfare le proprie esigenze di vita.
La famiglia quindi è una formazione sociale, cioè una società intermedia a tra stato e individuo.
Tuttavia, la famiglia non ha una propria soggettivitĂ giuridica, nel senso che al gruppo non sono imputabili diritti o doveri, cose che invece spettano ai singoli famigliari, i quali però potranno vedere i propri interessi limitati per soddisfare l’interesse del gruppo.
Famiglia nucleare e famiglia parentale
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la famiglia nucleare è quella che comprende i coniugi e i loro figli
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la famiglia parentale comprende oltre ai coniugi ai figli, anche altri parenti e affini.
Parenti: persone che hanno una scendente comune (74 cod civ)
Affini: parenti dell’altro coniuge.
I parenti di ciascun coniuge non sono affini tra loro e gli affini di un coniuge non sono a fini dell’altro coniuge.
La parentela si distingue in:
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parentela legittima, quando il rapporto di consanguineitĂ che unisce i soggetti deriva da una unione fondata sul matrimonio
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parentela naturale, quando il rapporto tra i soggetti non deriva dal matrimonio.
Per calcolare la parentela e affinitĂ si fa ricorso alle linee e ai gradi:
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la linea retta indica la generazione di un soggetto da un altro in maniera immediata, come genitore e figlio, o mediata, come nonno e nipote;
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il grado dipende dal numero delle generazioni che intercorrono tra due soggetti.
Nella linea collaterale esiste un ascendente comune, ma non c’è discendenza di un soggetto ad un altro, come due cugini, due fratelli o i genitori. Il grado si determina sommando il numero di generazioni che separa un soggetto dall’altro, passando per lo stipite comune.
Nell’affinitĂ linee gradi sono gli stessi del rapporto di parentela che lega l’altro coniuge con i propri parenti.
La parentela rileva ai fini giuridici solo entro il sesto grado.
L’affinitĂ non si estingue per lo scioglimento del matrimonio, ma solo in seguito all’annullamento dello stesso.
Nell’ambito della famiglia nucleare, ogni soggetto ha uno status familiare, che comporta la nascita di diritti e doveri.
Negli ultimi decenni ha perso importanza la cosiddetta famiglia patriarcale, a favore invece della famiglia nucleare. In alcuni casi l’ordinamento richiede che la famiglia presenti certe caratteristiche: si parla di famiglia lavoratrice nella disciplina dell’impresa familiare, di famiglia convivente nella disciplina sulla successione nel contratto di locazione, e di famiglia fiscale, quando si vuole intendere una famiglia produttrice di reddito.