Di solito il matrimonio viene celebrato dall’ufficiale di stato civile, nella casa comunale, alla presenza di due testimoni, ma se uno dei due sposi gravemente impedito, può avvenire in un altro luogo, la presenza di 4 testimoni.

Gli sposi devono presenziare alla celebrazione del matrimonio, tranne nel caso in cui sia stata rilasciata procura. Queste possibilità è limitata dalla legge a due ipotesi: per i militari impegnati in operazioni di guerra oppure per i residenti all’estero, se ricorrono gravi motivi o se l’altro fidanzato non può recarsi all’estero per celebrare il matrimonio.

La procura deve rivestire generalmente la forma dell’atto pubblico, contenere l’indicazione dell’altro sposo e della persona alla quale viene rilasciata ed il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal rilascio della procura.

Nel corso della celebrazione l’ufficiale dello stato civile provvede alla lettura degli articoli 143, 144 e 147 e riceve il consenso degli sposi, al quale non possono essere apposti termini o condizioni. In caso contrario, il matrimonio sorge comunque validamente, ma il termine o la condizione si considerano non apposti.

Irregolare è anche il matrimonio celebrato senza testimoni oppure omettendo la lettura degli articoli del codice civile: in questo caso l’ufficiale di stato civile incorrerà in sanzioni pecuniarie. Sarà valido, invece, purché uno degli sposi sia buona fede e purchè abbia agito pubblicamente, il consenso manifestato davanti ad un apparente ufficiale di stato civile.

L’ufficiale dello stato civile poi provvede alla redazione dell’atto di matrimonio, dove eventualmente verranno inserite le dichiarazioni dei nubendi di scelta del regime patrimoniale di separazione di beni e di riconoscimento di un figlio naturale.

L’atto deve essere iscritto nell’archivio informatico del comune; l’ufficiale di stato civile deve curare anche la trasmissione dell’atto all’ufficiale di stato civile del luogo di residenza degli sposi per la sua trascrizione. Iscrizione trascrizione sono forme di pubblicità notizia.

L’atto di matrimonio è mezzo di prova privilegiato della celebrazione, ma se l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri dello stato civile per colpa o dolo dell’ufficiale di stato civile o per forza maggiore, la prova della celebrazione è ammessa se risulti un conforme possesso dello stato coniugale.

Elementi costitutivi di quest’ultimo sono:

  • il nome che ricorre quando la coppia viene normalmente identificata col medesimo cognome
  • il trattamento, quando c’è una convivenza fondata sul rispetto dei doveri matrimoniali,
  • la fama, quando i membri della coppia sono riconosciuti socialmente come marito e moglie.

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