Soltanto alcune misure del Testo sono formalmente nuove, nascendo in buona parte dalla riproduzione di norme già vigenti. Il rinvio ad una significativa decretazione relativa a vari settori (art. 3 co. 2), inoltre, fa comprendere come neppure in questa occasione si sia realizzato un integrale compattamento della disciplina. Detto questo, comunque, il d.lgs. n. 81 del 2008 ha cercato di sviluppare e migliorare il disegno modernizzatore della gestione della sicurezza, elevando il livello di protezione dei dipendenti, ma ciò senza rinunciare a battere, oltre che sul tasto dell’organizzazione della sicurezza, anche su quello delle misure sanzionatorie e sull’effetto dissuasivo da esse auspicabilmente prodotto.

Sotto il profilo del campo di applicazione una relativa novità del decreto è l’estensione della normativa di protezione a tutti i lavoratori, sia subordinati che autonomi o collaboratori coordinati e continuativi, a progetto o meno. Nella conferma delle misure di tutela, dei principali adempimenti cadenti sul datore di lavoro e delle figure istituzionali previste dal precedente d.lgs. n. 626 del 1994, sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’estensione della valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del documento conseguente alla stessa tanto in caso di normali attività lavorative quanto in caso di appalto e subappalto.
  • gli interventi di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali lavorativi.
  • l’individuazione dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza e di prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali debbono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale.
  • l’informazione in tempo reale ai lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
  • il miglioramento dell’informazione e della formazione da dare ai lavoratori.
  • la previsione di oneri più stringenti, a carico delle imprese committenti, con riguardo al controllo dell’affidabilità delle imprese appaltatrici ed agli obblighi di informazione nei loro confronti.
  • l’attività informativa nei riguardi del medico competente e l’attività di sorveglianza sanitaria da questi curata presso l’azienda.
  • il miglioramento della collaborazione istituzionale fra tutti gli attori del complesso di sicurezza .
  • l’irrigidimento delle sanzioni penali previste (es. arresto da quattro a otto mesi in caso di omessa valutazione dei rischi).

la sospensione dell’attività di impresa e l’interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici in caso di presenza di oltre il 20% di lavoratori in nero e di altre violazioni comportanti la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

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