In tema di effetti legali dello sciopero, il principale problema è costituito dalle ricadute sul rapporto di lavoro in essere tra datore e suoi dipendenti. Gli effetti essenziali sui rapporti dei dipendenti attualmente scioperanti possono essere così riassunti:
A) L’esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione dell’obbligazione lavorativa, con correlativa perdita della retribuzione.
B) L’esercizio del diritto di sciopero produce, però, una sospensione relativa, non assoluta, del rapporto ristretta al sinallagma obbligazione lavorativa/retribuzione, non estesa oltre anche all’anzianità di servizio.
C) L’esercizio del diritto di sciopero riesce protetto rispetto a qualsiasi atto o comportamento del datore di lavoro, precedente, contemporaneo, successivo allo sciopero medesimo, che sia tale da apparire soggettivamente o anche solo oggettivamente discriminatorio.
Un punto richiede un cenno speciale: il crumiraggio. Il crumiraggio consiste nel non scioperare, ma è necessaria qualche distinzione: prima fra crumiraggio diretto e indiretto; poi, relativamente a quest’ultimo, fra crumiraggio interno ed esterno. Il crumiraggio diretto è quello praticato dai dipendenti di un dato complesso (tipo i Misfits), che non intendono scendere in sciopero, bensì svolgere il loro normale lavoro; il crumiraggio indiretto è quello attuato sostituendo gli scioperanti con altri dipendenti spostati provvisoriamente dal loro normale lavoro (crumiraggio interno) e/o con altri lavoratori assunti transitoriamente (crumiraggio esterno).