Ai fini sanzionatori, è previsto che in caso di mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione sia nullo e che i lavoratori siano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 21 co. 4). Al contrario, nelle ipotesi in cui la somministrazione, avvenendo, al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, lettere a), b), c), d) ed e) e sia quindi irregolare, il lavoratore può chiedere la giudice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 27 co. 1), fermo restando il valore degli atti e dei pagamenti compiuti dal somministrante (art. 27 co. 2).

Le ipotesi configurate da tale disposizione sono quelle in cui la somministrazione:

  • è avvenuta in mancanza delle causali o ragioni giustificatrici previste dalla legge o in spregio ai divieti di cui all’art. 20 co. 5
  • è stata effettuata da un’impresa non regolarmente autorizzata (a).
  • ha riguardato un numero di lavoratori eccedente da quello indicato in contratto (b).
  • è stata effettuata con violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, e di adozioni delle consequenziali misure di prevenzione (d).
  • è stata effettuata al di fuori dei termini temporali previsti nel contratto (e).

 Per molte di queste irregolarità è prevista una sanzione amministrativa, mentre sono disposte delle sanzioni penali per il somministratore e l’utilizzatore abusivi o irregolari (art. 18). L’art. 28, inoltre, prevede l’ulteriore reato di somministrazione fraudolenta , che può cumularsi con quelli di cui all’art. 18, per il caso in cui la somministrazione di lavoro sia stata posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al lavoratore .

Per qualunque altro vizio non è prevista una specifica sanzione civile, fatto salvo il ricorso al rimedio ordinario dell’azione di responsabilità contrattuale

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