Potere e controllo
Il potere di controllo sui lavoratori, pur non esplicitamente menzionato dal codice civile, viene da sempre ritenuto una componente naturale del potere direttivo dell’imprenditore, il quale, ricoprendo la funzione di capo dell’impresa (art. 2086), deve garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi lavorativi. Sin quando, nell’esercizio di tale potere, il datore di lavoro non soffre di alcun limite, il carattere autoritario dell’impresa ne viene esaltato.
Un diritto del lavoro che si proponga di rendere più democratica l’organizzazione del lavoro nell’impresa, quindi, non può non preoccuparsi di limitare, tra le altre cose, il potere di controllo, e infatti se ne è occupato a fondo con le disposizioni del Titolo I dello Statuto dei lavoratori del 1970, dedicato appunto alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori .
 Guardie giurate
L’art. 2 St. lav. limita l’uso delle guardie giurate, prevedendo che esse possano essere utilizzate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale (co. 1) e che non possano contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale (co. 2). Da tali divieti, in sostanza, si trae che le guardie giurate non possono essere impiegate per controllare i lavoratori, ma soltanto per tutelare il patrimonio aziendale. Le informazioni che esse raccolgano in merito alla diligenza lavorativa dei dipendenti, quindi, sono inutilizzabili.
In caso di inosservanza delle disposizione (co. 4), la guardia giurata è punita con la sospensione del servizio e, nei casi più gravi, con la revoca della licenza.
 Personale di vigilanza
L’art. 3 St. lav., dedicato al personale di vigilanza, contempera due finalità :
- prevenire controlli occulti, sul presupposto che essi siano sleali e lesivi.
- prevenire e/ o verificare la commissione di illeciti in azienda.
La presenza di questa duplice istanza si coglie facilmente nella stessa disposizione: il comando normativo, infatti, parrebbe univoco, dal momento che la norma dispone che i nominativi e le mansioni specifiche del personale di vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati . Tuttavia, al fine di evitare che l’applicazione troppo rigida della norma renda impossibile la repressione degli illeciti commessi in azienda, la giurisprudenza l’ha interpretata nel senso di ritenere legittimo il controllo occulto qualora esso sia difensivo, ossia rivolto a prevenire e/ o verificare la commissione di illeciti, in specie penali