Una struttura istituzionale dei organizzazione sindacale a livello aziendale è stata prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 che consente ai lavoratori di costituire rappresentanze sindacali in ogni unità produttiva sempre che abbia 15 dipendenti.
È stata soddisfatta, per legge, l’aspirazione del sindacato ad essere presente fabbrica, mentre l’iniziativa di lavoratori e volta costituire rappresentanze sindacali è garantita in modo rigoroso e con una procedura giuridica di particolare efficacia.
La legge nulla dice in ordine alla struttura delle rappresentanze sindacali aziendali, si che spetta agli stessi lavoratori che prendono l’iniziativa per la loro costituzione stabilire se debbano avere o no struttura associativa.
La legge, pur prevedendo espressamente i dirigenti, nulla dice nemmeno in ordine ai criteri in base quali essi debbano essere designati o eletti e da chi.
Quando rappresentanze sindacali furono previste, la legge richiedeva la costituzione ad iniziativa di una pluralità di lavoratori e che la costituzione avvenisse nell’ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero di associazioni sindacali che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
La ratio selettiva era la base dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 la quale ha suscitato la proposizione di due referendum popolari.
In ogni unità produttiva possono essere costituite più rappresentanze sindacali aziendali.
I contratti collettivi prevedono organi di coordinamento aziendale tra le varie rappresentanze. Altre volte, i compiti e le competenze delle rappresentanze sindacale aziendali sono stati esercitati dei consigli di fabbrica.
La tendenza all’unitarietà della rappresentanza sindacale aziendale trova conferma nell’accordo sul costo del lavoro, stipulato in sede governativa nel luglio 1993 e nell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Tali accordi ribadiscono intese precedenti e prevedono una rappresentanza unitaria, destinata a sostituire le rappresentanze sindacali aziendali e subentrare nella titolarità dei diritti ad essi attribuiti.
La rappresentanza unitaria è composta, per due terzi, da membri eletti da operai e impiegati e quadri non in prova e per un terzo dei rappresentanti sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.
La rappresentanza unitaria può essere costituite su iniziativa, congiunta o disgiunta, delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo del luglio 1993 o di quelle firmatarie del c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva ovvero di quelle associazioni che raccolgono un numero di firme pari al 5% dei lavoratori dipendenti dell’unità produttiva.
La rappresentanza unitaria è composta, per due terzi, da membri eletti e tutti lavoratori dell’unità produttiva e, per un terzo, da membri designati o eletti dalle organizzazioni sindacali che stipulano il contratto collettivo.
Rappresentanze sindacali aziendali sono, per legge, abilitate alla contrattazione collettiva aziendale a svolgere una attività sindacale nei confronti e nell’interesse di tutti lavoratori occupati nell’unità produttiva per la quale sono costituite e sono destinatarie degli obblighi di informazione e consultazione sindacale.
I soggetti che hanno l’iniziativa sono anche gli unici legittimati a presentare le liste per l’elezione dei due terzi dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie.
È la stessa legge ad attribuire a questi organismi sindacali funzioni di rappresentanza dell’intera comunità di lavoratori dell’impresa, ad esempio, quello di stipulare gli accordi che autorizzano l’istallazione di impianti audiovisivi, all’esecuzione delle visite personali di controllo e, oppure di convocare l’assemblea, o di indire il referendum.
Più di recente la legge ha previsto un ulteriore struttura istituzionale alla quale è affidato il perseguimento degli interessi collettivi dei lavoratori: il rappresentante per la sicurezza che è eletto o designato dei lavoratori di ciascuna azienda o unità produttiva. Le sue funzioni sono quelle di concorrere all’attuazione di misure di sicurezza e di prevenzione, controllandone e promuovendone l’applicazione.