L’organizzazione sindacale delle pubbliche amministrazioni
La legge attribuisce la rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) .
L’A.R.A.N. ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile.
Essa esercita, a livello nazionale, ogni attivitĂ relativa alle relazioni industriali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza dell pubbliche amministrazioni. Inoltre, nell’esercitare poteri di rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto degli indirizzi da queste formulati, prima di ogni rinnovo contrattuale, attraverso le loro istanza associativa rappresentative. A tal fine le pubbliche amministrazioni danno vita a comitati di settore.
La rappresentativitĂ dei sindacati dei pubblici dipendentiÂ
La legge attribuisce soltanto ai sindacati rappresentativi il potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali e piĂą intense prerogative dello ai di lavoro. La legge ammette alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi soltanto i sindacati che siano rappresentativi.
Diversi sono stati gli nei previsti dalla legge per accertare la rappresentativitĂ dei sindacati dei dipendenti pubblici.
L’ art. 42 del d.lgs, n.165 del 2001 aveva attribuito alle stesse confederazioni sindacali il compito di individuare criteri per l’accertamento della maggiore rappresentativitĂ . La disposizione che prevedeva tale sistema è stata abrogata dal referendum popolare svoltosi l’11 giugno 1995.
Attualmente, la legge prevede che la rappresentativitĂ dei sindacati dei dipendenti pubblici debba essere accertata sulla base della loro consistenza associativa e non attribuita.