L’importanza dell’art. 28

La protezione legislativa della libertà, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero si realizza nel modo più ampio, e con la massima effettività, nell’art. 28 St. lav. , vera norma di chiusura della legge, che prevede uno speciale procedimento giurisdizionale repressivo della condotta antisindacale del datore di lavoro.

 La fattispecie e il soggetto attivo

La condotta antisindacale è identificata dall’art. 28 nei “comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”. Soggetto attivo della condotta vietata è quindi il datore di lavoro, a prescindere che sia o non sia imprenditore, privato o pubblico e indipendentemente dal numero di lavoratori alle sue dipendenze. La condotta antisindacale è rilevante ex art. 28 anche se posta in essere non personalmente dal datore, ma dai soggetti che secondo l’organizzazione dell’azienda svolgono attività ad esso imputabile. L’illecito è imputabile solo e direttamente al datore.

 Il comportamento

Il comportamento illegittimo è individuato nell’art. 28 solo per l’idoneità a ledere i beni protetti: libertà, attività sindacale, diritto di sciopero, è quindi strutturalmente aperto; infatti i beni protetti possono essere lesi nella pratica da comportamenti diversi, non tipizzabili a priori. Il termine comportamento esclude ogni qualificazione giuridica dell’atto, e comprende quindi anche i meri comportamenti materiali del datore (intimidazioni, minacce, ecc. ), a conferma della maggior ampiezza dell’art. 28 rispetto all’art. 15. Nel divieto rientrano anche comportamenti antisindacali, come la serrata, riduzioni o sospensioni di orario, presi nei confronti della generalità dei dipendenti.

 I beni protetti

L’elemento centrale della fattispecie è la lesione della “libertà, attività sindacale e diritto di sciopero”.

La dottrina e la giurisprudenza hanno rifiutato le prime teorie restrittive secondo cui la norma tutelerebbe solo i diritti collettivi esplicitamente riconosciuti dalla Legge 300, a causa proprio dell’ampiezza della formula normativa che si riferisce ai diritti sindacali elementari nella loro forma più estesa.

Quindi si ha condotta antisindacale non solo quando sono violati diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto, ma anche quando si colpiscono uno o più lavoratori singoli per l’esercizio dei diritti della libertà sindacale, e diritto di sciopero di cui sono titolari.

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