Dopo l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, si è a lungo discusso se la normativa procedurale di cui all’art. 7 dovesse essere applicata anche in caso di licenziamento disciplinare, ossia quello determinato da comportamenti del lavoratore. Sembrava irrazionale, infatti, che le garanzie previste dalla norma per le sanzioni conservative non dovessero essere applicate proprio dove servivano di più.
Con la sent. n. 204 del 1982 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell’art. 7, laddove non ne veniva prevista l’applicazione al licenziamento disciplinare. Attualmente, essendosi imposto un orientamento della giurisprudenza di Cassazione che è andato molto al di là di quanto aveva statuito la stessa Corte costituzionale, l’applicazione dell’art. 7 a tutti i licenziamenti disciplinari viene pacificamente accettata.
Sebbene la Corte costituzionale non fosse arrivata ad affermarlo, si è ritenuto inapplicabile anche il quinto comma dell’art. 7, in ordine all’intervallo di cinque giorni che deve sussistere fra la contestazione di addebito e l’irrogazione della sanzione.