Le fonti del diritto del lavoro possono essere esaminate sotÂto il profilo del rapporto di gerarchia e sotto il profilo del rapporto di competenza, nel cui ambito si collocano anche le norme europee.
La costituzione rigida e le fonti in ordine gerarchico. Per quanto riÂguarda il rapporto di gerarchia, alla base dello stesso sta la costituzione; la quale presenta il caÂrattere di una norma rigida, che non può essere modificata che con norÂme costituzionali. Al di sotto dalla costituzione sussistono la legge e gli altri atti aventi forza di legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi (art. 1 delle preleggi).
Le leggi e gli atti aventi forza di legge hanno la natura di norme primaÂrie, dopo la costituzione, sulle quali si esercita il potere di controllo della corte costituzionale, precluso viceversa per le fonti secondarie, il cui conÂtrasto con la costituzione o con la legge dello Stato è accertato dal giudice amministrativo, oltre che, per certi aspetti, da quello ordinario.
    I regolamenti costituiscono le norme secondarie che a volte integrano, per espressa delega legislativa, le stesse disposizioni di legge.
    Le norme corporative, quali i contratti corporativi, le ordinanze emesÂse dalle corporazioni e le sentenze della magistratura del lavoro nella risoÂluzione di controversie economiche sono ancora operanti, ma non possoÂno essere piĂą riprodotte essendo stati soppressi gli organi corporativi, con conseguente superamento da parte delle leggi e degli stessi contratti colÂlettivi.
Per quanto riguarda gli usi normativi, essi si applicano in mancanza di disposizioni di legge e di contratti collettivi. Tuttavia essi, se piĂą favoreÂvoli ai lavoratori, prevalgono sulle norme dispositive di legge; non prevalÂgono, viceversa, sui contratti individuali.