L’attività sindacale all’interno dell’impresa è svolta dalle rappresentanze sindacali aziendali o da quelle unitarie.

La legge espressamente prevede che spetti alle rappresentanze sindacali aziendali e valutare casi e modi nei quali sia consentito al datore di lavoro e di far prevalere le esigenze organizzative e produttive, ovvero le esigenze di salvaguardia del patrimonio aziendale e della sicurezza del lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali sono legittimate a indire assemblee nei luoghi di lavoro. Le assemblee possono essere convocate sia fuori che durante l’orario di lavoro. A queste hanno diritto di parteciparvi tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Le assemblee, salvo casi specifici, non hanno poteri deliberativi per quanto concerne l’azione sindacale vera e propria, ma si limitano ad esprimere una generica valutazione di politica sindacale.

Alle assemblee aziendali non può essere riconosciuto potere contrattuale ne competenza per una negoziazione.

La legge abilita tutte le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria ad indire referendum su materie inerenti all’attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti lavoratori dell’azienda.

Per consentire alle rappresentanze sindacali aziendali lo svolgimento della loro attività, la legge riconosce alle rappresentanze sindacali aziendali il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali così come quello unitarie hanno diritto a disporre permanentemente di un idoneo locale e di usufruire di luogo dove effettuare le riunioni sindacali.

L’art. 18 della legge n. 300 del 1970 afferma che è previsto che il giudice disponga con ordinanza la provvisoria reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro come fatti costitutivi del licenziamento stesso.

Per svolgere l’attività sindacale, i dirigenti hanno diritto di fruire di permessi retribuiti e non retribuiti. I primi sono concessi per lo svolgimento del mandato sindacale e la loro fruizione deve essere comunicata al datore di lavoro con ventiquattr’ore di anticipo. I secondi possono essere richiesti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o a convegni di natura sindacale, con preavviso di tre giorni.

 La legge prevede garanzie e tutele sia pure minori per l’esercizio dei diritti sindacali in azienda da parte di tutti lavoratori.

I lavoratori hanno diritto a di partecipare alle assemblee e ai referendum. Tutti i lavoratori  hanno diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro e di chiedere il versamento, mediante trattenuta sulla retribuzione, del contributo sindacale all’associazione da loro indicata.

Tuttavia uno dei referendum popolari tenutisi l’11 giugno 1995 ha abrogato la disposizione dell’art. 26 della legge n. 300 del 1970 che imponeva al datore di lavoro l’obbligo di riscuotere i contributi sindacali, operando una trattenuta sulla retribuzione, e di versarlo al sindacato designato dal lavoratore. La trattenuta sindacale è, ora, consentita soltanto alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo che preveda l’obbligo del datore di lavoro di eseguire la ritenuta richiesta dal lavoratore. In mancanza di tale pattuizione il datore di lavoro potrebbe legittimamente rifiutare la delegazione di pagamento.

Il sistema di tutela dell’azione sindacale aziende si completa con il divieto di qualsiasi discriminazione per ragioni sindacali e con la nullità di qualsiasi atto o fatto idoneo arrecare pregiudizio al lavoratore in ragione della sua affiliazione o attività sindacale.

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