L’azione e l’organizzazione sindacale si sono sviluppate intorno ad una costante culturale. Trattasi della nozione di interesse collettivo, la tutela del quale è dalla legge affidata al sindacato e che trova soddisfazione soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella proclamazione del diritto di sciopero.

Travolto l’ordinamento corporativo e venuta meno la funzione pubblicista ( art. 39 Cost.), il contratto collettivo viene ricondotto al diritto privato al quale deve essere ricondotto anche fenomeno sindacale.

La rilevanza dell’interesse collettivo e la sua preminenza sugli interessi individuali, nell’ambito del diritto privato, trovano riconoscimento in tutti gli istituti e le norme che suppongono collettivitĂ  organizzata. Organizzazione specifica disciplina e subordinazione degli interessi degli organizzati a quelli dell’organizzazione (Santoro – Passarelli).

Le societĂ  commerciali esprimono l’attribuzione della personalitĂ  giuridica, una connessione tra gli interessi individuali dei soci.

Vi sono dei casi in cui la connessione degli interessi individuali determina una sintesi di interessi fiscali, e non soltanto di interessi strumentali, onde si parla di interesse collettivo e non piĂą di interesse comune.

Riguardo al fenomeno sindacale, si deve osservare il che di interesse collettivo si può parlare soltanto in quanto l’ordinamento giuridico dispone che il contratto collettivo sia inderogabile da parte dei singoli.

Si deve osservare che la soddisfazione dell’interesse collettivo coincide con la migliore soddisfazione degli interessi individuali dei singoli lavoratori, iscritti o non iscritti al sindacato, onde l’interesse che assuma rilevanza e che è destinata ad essere realizzato con la contrattazione collettiva e con ogni altra forma sindacale è un interesse individuale finale.

L’interesse collettivo indivisibili, dato che il suo soddisfacimento è condizionato dal soddisfacimento dello stesso interesse di tutti gli altri componenti del gruppo. L’interesse collettivo indivisibile perchĂ© non può essere soddisfatto soltanto per alcuni e non per tutti i componenti del gruppo.

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